Pagamento diretto dell’assegno al figlio maggiorenne

13 lug 2022
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Posso pagare l’assegno di mantenimento direttamente al figlio o alla figlia invece che all’altro genitore?

Recentemente, la Suprema Corte è tornata due volte ad esprimersi in tema di versamento diretto dell’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies c.c.
In una prima occasione (Cassazione civile sez. I, 12/11/2021, n.34100), si è ribadito l’orientamento consolidato (Cassazione civile sez. I, n.25300/2013), secondo cui la corresponsione diretta dell’assegno di mantenimento è ammissibile solamente in presenza della domanda giudiziale del figlio maggiorenne.
Dunque, in assenza della domanda giudiziale del figlio, il genitore obbligato non può pretendere di assolver la propria prestazione direttamente nei confronti di quest’ultimi, anziché nei confronti del genitore convivente. Vero è che figlio e genitore, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, sono entrambi legittimati a percepire l’assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda ex art. 99 c.p.c.
In una seconda occasione (Cassazione civile sez. III, 13/04/2021, n.9700), la Cassazione ha stabilito che il versamento del mantenimento direttamente a mani del figlio non è una facoltà dell’obbligato, potendo essere disposto solamente da provvedimento giudiziale.

La determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli risponde infatti ad un superiore interesse della prole e in quanto tale non rientra nella disponibilità delle parti.
Una volta statuito dal provvedimento giudiziale (nel caso di specie, provvedimento di separazione) chi debba essere il debitore chi il creditore dell’obbligazione di mantenimento, tale provvedimento non può essere superato da un accordo successivo tra soggetti obbligati. Pertanto, la possibilità per il genitore obbligato di versare l’assegno direttamente al figlio e non più all’altro genitore convivente, così come stabilito dal provvedimento, è subordinata ad un ulteriore provvedimento di modifica delle condizioni originarie.

In altra direzione va la nuova normativa degli assegni unici e universali per i figli a carico (legge 46 del 2021).

L’INPS prevede, infatti, che al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante, purchè abbiano un conto corrente bancario intestato a se stessi. Il beneficio spetta fino ai 21 anni e senza limiti in caso di disabilità.
Per maggiori informazioni, consultate il sito dell’INPS.

Altri approfondimenti in miei precedenti articoli:

- assegno unico per i figli a carico

- chi può agire per il mantenimento del figlio maggiorenne

- il mantenimento del maggiorenne non è per sempre

- maggiore età: diritti e doveri