Il minore e il suo curatore speciale

9 ago 2022
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Il curatore speciale garantisce al minore l’accesso alla giustizia, ovvero garantisce al minore il diritto di partecipare ed esprimere la propria opinione in tutti i procedimenti che lo riguardano.

Egli, dunque, si costituisce in giudizio nominando un avvocato o personalmente, se ha il titolo di avvocato. Il ruolo del difensore tecnico e il ruolo del curatore speciale rimangono distinti.

La riforma Cartabia ha riformato la figura del curatore speciale ampliandone i poteri e i motivi di nomina, sulla spinta del diritto internazionale ed europeo, oltre che di sentenze di merito e di legittimità (così come scritto in un precedente articolo).

Un’importante novità della riforma è che il minore che abbia compiuto 14 anni può chiedere che gli venga nominato un curatore speciale. 

Tale richiesta non potrà essere presentata per conto del minore né dai genitori (con i quali c’è evidentemente conflitto di interessi) né da un legale (un minore non ha la capacità giuridica di firmare un mandato, oltre che è fatto divieto ai legali ricevere un minore in studio senza l’autorizzazione di chi ne ha la responsabilità genitoriale). Sarà, dunque, necessario che venga predisposta una modalità snella che consenta ai minori di attuare il loro diritto.

La riforma ha inoltre ampliato molto i casi in cui viene nominato al minore un curatore speciale.

E’ obbligatoria la nomina quando:

1. il Pubblico Ministero chiede la decadenza di entrambi i genitori o uno dei genitori chiede la decadenza dell’altro;

2. nei procedimenti ex art.403 c.c. o di affidamento del minore ex art. 2 ss. l.184/1983

3. c’è pregiudizio per il minore

4. ne fa richiesta il minore.

E’ facoltativa quando i genitori appaiono inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Questo può verificarsi, dunque, anche nei procedimenti di separazione, divorzio o di disgregazione del nucleo familiare ex art. 337 bis c.c.

Il ruolo del curatore speciale cessa una volta terminato il procedimento giudiziario nell’ambito del quale era stato nominato.

Altra novità della riforma è che al curatore speciale possano essere attribuiti dei poteri sostanziali, ovvero di dare esecuzione a specifici compiti attribuiti dal giudice del procedimento in corso (ad es. iscrizione a scuola, scelta del medico, sottoposizione a particolari trattamenti medici, etc).

Non bisogna però confondere la figura del curatore con quella del tutore legale.

Il curatore infatti è chiamato a rappresentare il minore solo per il compimento di specifici atti, per un periodo di tempo limitato e non deve render conto al Giudice tutelare ma al giudice del procedimento nell’ambito del quale è stato nominato.

Diversamente il tutore legale, nominato in caso di minore privo di genitori o se questi sono entrambi impediti nell’esercizio della responsabilità genitoriale, ha un’ampia e stabile rappresentanza sostanziale del minore, rimane in carica indipendentemente dalla chiusura del procedimento giudiziario e per alcuni atti deve chiedere l’autorizzazione al Giudice tutelare o al Tribunale.

Anche il tutore può costituirsi in giudizio tramite un avvocato o personalmente, se ha il titolo di avvocato (e la competenza necessaria!), salvo che non ci sia un conflitto di interessi con il minore. In quest’ultimo caso verrà nominato un curatore speciale

Dalla mia esperienza di tutore e di curatore speciale, ci sono comunque dei compiti che rimangono importanti per entrambe le figure:

- ascoltare il minore;

- informare il minore, compatibilmente con la sua capacità di discernimento;

- rappresentare il minore e tutelare il suo interesse;

- mantenere un confronto aperto con tutti gli operatori, professionisti e persone che a qualsiasi titolo hanno un ruolo nella vita del minore (assistenti sociali, terapeuta, insegnanti, genitori, medico di base, allenatore etc.);

- assicurare il rispetto delle decisioni relative alla sua cura, salute, educazione e istruzione.

Si tratta, dunque, in entrambi i casi di ruoli molto delicati per i quali è necessaria non solo una specifica formazione multidisciplinare ma anche una propensione e dedizione speciali.

Le novità sul curatore speciale sono entrate già in vigore il 22 giugno scorso, anche se mancano ancora albi speciali ove reperire le figure professionali e sportelli a cui i minori possano rivolgersi per conoscere e far valere i loro diritti.