Il curatore speciale del minore

22 nov 2019
DSC_0327

La recente sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo (caso A. e B v. Croazia decisione del 20.6.2019) affronta per la prima volta il ruolo processuale del curatore speciale anche in queste procedure. E’ infatti la prima volta che la Corte nomina d’ufficio tale figura, ritenendo che il minore non possa essere rappresentato legalmente da uno dei due genitori, se ricorrente, nel caso in cui si verifichino le seguenti condizioni: 1. elevata conflittualità tra i genitori con il pericolo dell’utilizzo degli interessi del minore in modo strumentale a sostegno delle reciproche pretese; 2. conseguente potenziale conflitto di interessi tra genitori e figlio.

La nomina del curatore speciale è dunque necessaria e non solo opportuna, proprio a tutela della genuina rappresentanza processuale del minore, che in quanto parte debole ha bisogno di avere una voce propria che gli garantisca una tutela autonoma.

A riguardo, gli stessi giudici mettono in rilievo la necessità di una riforma delle regole procedurali al fine di consentire alla nomina di tale importante figura ogniqualvolta sia anche solo possibile identificare un potenziale conflitto di interessi tra genitori e figli.

Sarebbe, dunque, opportuno che ciò avvenisse al più tardi con l’introduzione del ricorso e la sua comunicazione al Governo. Ne conseguono anche due aspetti che saranno da approfondire: la chiamata dell’altro genitore a presentare delle osservazioni e/o a partecipare alle udienze; la possibilità che il curatore speciale già nominato avanti le autorità nazionali possa avere un mandato che valga anche davanti alla CEDU e, quindi, venga anch’egli informato della pendenza del procedimento.

E’ molto importante, dunque, questa sentenza perché finalmente riconosce alla figura del curatore speciale la posizione di protagonista nella tutela dei diritti dei minori, soprattutto davanti alla CEDU, che è il luogo dove la tutela dovrebbe essere più alta.

La necessità di una rappresentanza per il minore è legge anche in Italia a seguito dell’entrata in vigore della L.20.3.2003, n.77 che ratifica ed esegue la Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei minori del 1996.

E recentemente la Corte di Cassazione (Cass. 5256/2018, Cass. 29001/2018 e Cass. 7196/2019) ha evidenziato come non solo nei procedimenti di verifica dello stato di adottabilità ma anche nei procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale sia necessaria la nomina di un curatore speciale per il minore, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, proprio in ragione del conflitto di interessi tra figlio e genitori. La Corte, dunque, conclude che la mancanza di tale nomina sia causa di nullità del procedimento ex art. 354 c.p.c., primo comma.

Del curatore speciale e della differenza con il tutore ho già parlato in un mio precedente articolo.