Bigenitorialità, affidamento, collocamento, residenza

14 mar 2024
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Il diritto alla bigenitorialità prevede che il minore mantenga una continuità di relazione con entrambi i genitori e le rispettive famiglie di origine.

Da questo principio consegue l’affidamento condiviso (legal care) dei figli minori quando c’è una separazione tra i genitori, mentre l’affidamento esclusivo è l’eccezione, previsto solo in casi particolari.

In Italia, al principio della bigenitorialità non consegue invece la parità di collocamento dei figli (physical care): sono infatti più frequenti i collocamenti prevalenti dei figli presso uno dei genitori (in prevalenza la madre) a cui consegue la residenza anagrafica presso quel genitore, l’assegnazione della casa familiare, il diritto di visita del genitore non collocatario e l’assegno di mantenimento (per non parlare delle ripercussioni a livello amministrativo, di contributi fiscali e di relative imposte). Si crea dunque inevitabilmente una distinzione tra i genitori: quello di serie A e quello di serie B.

E’ indubbio che bigenitorialità non significa necessariamente uguaglianza e pariteticità dal punto di vista materiale tra i genitori, bensì pari responsabilità nella gestione di due ruoli diversi e complementari.

Ma è anche vero che preminente deve essere l’interesse del minore, il quale non può essere valutato in astratto ma nel concreto. Il giudice, dunque, ha il ruolo di accertare in concreto qual è la soluzione ottimale per quel minore.

E’ possibile, quindi, parlare anche di affidamento paritetico, di doppia residenza/domicilio, di collocamento presso entrambi i genitori (Trib. Di Firenze 2945 del 2.11.2018, Trib di Catanzaro n.443 del 28.2.2019, Trib di Roma 6447 del 26.3.2019, Trib. Di Palmi 22.2.2021).

Questa giurisprudenza di merito si richiama al diritto internazionale, quale la convenzione di NY e di Strasburgo, ma in particolare alla risoluzione del Consiglio d’Europa n. 2079 del 2015 che richiama gli Stati al principio della responsabilità condivisa e parità dei ruoli anche attraverso il principio della “shared residence” dei figli dei genitori separati.

La suddivisione paritetica dei tempi di permanenza non è sempre preferibile, ma deve essere preferita nel caso in cui ci siano le condizioni di fattibilità, quali ad es. l’età dei figli, le disponibilità di tempo dei genitori, la distanza tra le case dei genitori.

La recente giurisprudenza di legittimità ha messo, dunque, in evidenza come la condivisione dell’affidamento, la collocazione paritaria e il mantenimento diretto dei figli sono da prediligere, ma, nell’interesse del figlio, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass. Civ. 19323 del 19 9 2020).

Sempre a tutela dell’interesse del minore, la collocazione paritaria potrà comportare che l’assegnazione della casa rimanga al proprietario della stessa ma anche no, così come il contributo al mantenimento dei figli non potrà prescindere dalla valutazione delle condizioni economiche dei due genitori, a parità di tempo del figlio con ciascun genitore.

Sulla valutazione di riconoscere ai figli con genitori separati la doppia residenza avevo già scritto in merito allo spostamento dei figli durante il Covid.