Adozione del maggiorenne in presenza di figli minori

19 ott 2022
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L’art. 291 c.c. prevede che l’adozione del maggiorenne sia permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi, in ottemperanza alla funzione tradizionale attribuita dall’adozione cd ordinaria, ovvero la sostituzione della mancante paternità o maternità, permettendo la trasmissione del nome e del patrimonio.

La Corte costituzionale ha ridimensionato la valenza di tale funzione, dichiarando l’illegittimità di tale norma nella parte in cui non consente l’adozione di maggiorenne a persone che abbiano discendenti legittimi maggiorenni e consenzienti (Corte cost. n.557 del 1988). 

E’ stato, dunque, scalfito il divieto assoluto di adozione di maggiorenne in presenza di discendenti.

Inoltre, con la sentenza 345 del 1992, sempre la Corte Costituzionale ha ritenuto applicabile l’art. 297 secondo comma c.c. anche ai discendenti interdetti ovvero incapaci di esprimere l’assenso.

E’ vero, anche, che la stessa Corte costituzionale ha ribadito che l’adozione non sia pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall’adottante, minorenni, o se maggiorenni non consenzienti (Corte cost. n.246 del 2004). 

Riguardo ai figli minori dell’adottante, è intervenuta, però, la Corte di Cassazione (sent. 2426/2006), la quale ha evidenziato come la presenza di figli minori non può precludere in assoluto la costituzione di un vincolo adottivo e la valutazione deve essere fatta caso per caso. 

Nel caso di specie, si trattava di un’adozione della figlia della moglie, con cui il marito adottante aveva poi avuto altre due figlie, ancora minorenni. Di fatto, dunque, l’adottanda era sorella da parte di madre delle due minori.

Secondo la Cassazione, dunque, l’adozione del maggiorenne ha anche la funzione di consolidamento dell’unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto. 

La Cassazione precisa che è al giudice di merito che spetta il potere dovere di acquisire le dovute informazioni per far emergere la sussistenza di una reale convergenza di interessi, per cui egli può disporre l’audizione dei figli minorenni dell’adottante, se capaci di discernimento, o del loro curatore speciale.

Rispetto alla verifica della “convenienza” per l’adottando, infatti, non si tiene conto solo della situazione economica di tutti i soggetti coinvolti, ma anche e soprattutto del contesto sociale e dei legami affettivi perché l’interesse dell’adottando trovi effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti del richiedente e di tutti i membri della sua famiglia.

L’adozione del maggiorenne ha, dunque, acquisito una funzione diversa rispetto alle sue origini, dando riconoscimento giuridico al rapporto affettivo di tipo familiare tutelato all’art.31 Cost.

Nell’ambito della famiglia, assistiamo sempre più spesso al prevalere degli affetti e delle relazioni tanto che i diritti soggettivi di ciascuno vanno in secondo piano rispetto al diritto alle relazioni di tutti.

E’, dunque, importante nel mio lavoro utilizzare strumenti e tecniche di gestione del conflitto che mirano alla sostenibilità delle relazioni più che alla loro distruzione. 

Per approfondire l’adozione del maggiorenne, leggete un mio precedente articolo.