Adozione di maggiorenne

21 feb 2020
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L’adozione di maggiorenne si distingue dall’adozione di minorenne in quanto il figlio maggiorenne che viene adottato non acquisisce la completa equiparazione allo status di figlio.

La sentenza di adozione produce una relazione civile solo tra adottante e adottato. Quest’ultimo, infatti, antepone al proprio cognome quello dell’adottante e acquisisce i diritti e doveri solo nei suoi confronti, ma non nei confronti dei suoi parenti. L’adottato potrà avere diritto al mantenimento (se non ancora autosufficiente), agli alimenti e all’eredità, così come avrà obblighi alimentari nei confronti dell’adottante. Reciprocamente, l’adottante acquisirà diritti e oneri nei confronti dell’adottato, ma non nascerà alcun legame con la sua famiglia (anche se è controverso che possa esserci un legame con i discendenti dell’adottato).

L’adottato, invece, manterrà i propri diritti e doveri nei confroti della sua famiglia di origine, con la quale non verrà meno il legame giuridico, diversamente dall’adozione del minore.

Le pronunce di adozione di maggiorenni non sono frequenti e spesso l’istituto viene utilizzato non tanto per trasmettere il cognome e il patrimonio ma anche per dare una veste giuridica ai rapporti affettivi che si creano tra coniuge e figlio dell’altro coniuge o tra famiglia affidataria e affidato, divenuto maggiorenne.

Tra i requisiti fondamentali per poter procedere all’adozione ci sono, oltre al doppio consenso dell’adottante e dell’adottando, anche l’assenso dei genitori dell’adottando (se ancora in vita) e del suo eventuale coniuge, da una parte, e l’assenso dei figli dell’adottante e del suo coniuge, dall’altra (a tutela del loro diritto successorio ed alimentare). I consensi devono essere prestati personalmente e non si può prescindere da essi, mentre gli assensi possono essere prestati per rappresentanza e ad alcune condizioni si può prescindere.

Il giudice deve anche effettuare una valutazione sulla convenienza dell’adozione, indagando sulla situazione patrimoniale dell’adottante (ad es. patrimonio oberato di debiti), sul contesto sociale e sulla relazione affettiva esistente tra adottante e adottando. In particolare, quest’ultima valutazione è importante quando l’adottando è cittadino straniero per cui c’è il rischio che la procedura di adozione sia utilizzata per eludere la normativa sull’immigrazione. Il maggiorenne straniero adottato, diversamente dal minorenne, non acquista automaticamente la cittadinanza italiana, ma solo un permesso di soggiorno in qualità di familiare di cittadino italiano, grazie al quale non può essere espulso. La cittadinanza può essere richiesta dopo 5 anni di residenza ininterrotta in Italia (cd cittadinanza per naturalizzazione).

In casi tassativi e particolarmente gravi è prevista anche la revoca dell’adozione.

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