DIRITTO DI FRATRIA

26 gen 2020
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Torno nuovamente su un argomento che mi sta molto a cuore, ovvero il diritto del minore al rapporto con i fratelli e le sorelle, di cui ho già scritto in un precedente articolo.

La Corte di Cassazione civile (ord. n.6963 del 2018) ha allargato il diritto dell’adulto adottato di conoscere le sue origini familiari ai rapporti di fratellanza.

Dal punto di vista sostanziale, è stato ampliato il concetto di “informazioni che riguardano la sua origine” non limitandolo solo alla condizione adottiva e all’identità dei genitori biologici ma anche all’identità delle sorelle e dei fratelli biologici dell’adottato.

E’ ormai pacifico che l’adottato abbia il diritto fondamentale a conoscere le proprie origini, in quanto questo è un passaggio fondamentale alla costruzione della propria identità personale. E la costruzione della propria identità interiore richiede una pluralità di elementi che compongono la propria storia, per cui non basta la conoscenza e l’accettazione della propria ascendenza biologica, ma è necessaria anche la conoscenza della rete parentale più prossima, tra cui i fratelli e le sorelle.

Tale interpretazione estensiva non trova problemi di applicazione se i fratelli e le sorelle non sono stati anche loro adottati, mentre se lo sono deve fare i conti con un limite: il diritto alla riservatezza dei fratelli e delle sorelle, che potrebbero non voler rivelare la propria parentela biologica e non voler mettere in discussione un equilibrio di vita raggiunto.

E’, dunque, necessario procedere ad un bilanciamento degli interessi che, dal punto di vista procedurale, la Corte ha risolto parificando tale situazione a quella della madre biologica che si sia avvalsa del diritto all’anonimato. I fratelli e le sorelle, dunque, dovranno essere interpellati mediante una procedura che garantisca loro la massima riservatezza e il massimo rispetto, al fine di acquisire il loro consenso o il loro diniego.

Il diniego sarà impeditivo dell’esercizio del diritto dell’adottato, mentre l’assenso non avrà alcuna ripercussione giuridica sullo stato di filiazione, per cui i fratelli, pur frequentandosi, rimarranno giuridicamente estranei tra loro (salvo per gli impedimenti matrimoniali).

La posizione, dunque, dei fratelli adottati non è parificabile a quella dei genitori biologici. Questi ultimi sono in una posizione di soggezione rispetto al diritto potestativo del figlio di chiedere l’accesso alle informazioni, per cui non possono opporsi, salvo che possa derivarne un grave pregiudizio per il figlio stesso.

La prassi conferma come ci sia una frequenza maggiore di richieste di conoscere l’identità di fratelli e sorelle rispetto a quelle sull’identità dei propri genitori, anche se nello specifico dei fratelli adottati i precedenti giurisprudenziali sono scarsi.

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