Ai nonni non può essere rifiutato l’affido dei nipoti

6 dic 2022
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Torno a parlare del diritto dei nonni, o meglio del diritto dei minori a godere della relazione con i nonni, quali membri della loro famiglia d’origine.

Recentemente la Corte di Cassazione (n.28372 del 2022) ha accolto il ricorso di due nonni ai quali era stata respinta la richiesta di affidamento del nipote, preferendo un affidamento extra familiare, in attesa che i genitori facessero il percorso di recupero dalla tossicodipendenza.

La Corte ha richiamato due importanti precedenti:

- la Cassazione civile n.28257 del 2019, nella quale si chiariva che il giudizio e l’eventuale istruttoria per valutare l’idoneità o meno di un familiare all’affidamento devono essere svolti in modo accurato, valorizzando le figure vicarianti all’interno della famiglia d’origine, perché il loro contributo al mantenimento del rapporto con la famiglia d’origine deve essere un criterio guida di ogni scelta nell’ambito dell’affidamento;

- la Cassazione civile n. 40494 del 2021, nella quale si evidenziava che il diritto del minore alla costruzione di un’identità coerente con il nucleo familiare e relazionale all’interno del quale è nato può essere garantito dalle figure parentali, idonee ad assumere una funzione vicariante, anche attraverso interventi volti a rimuovere eventuali situazioni di difficoltà e disagio.

Inoltre, nella sentenza è citato anche il diritto al rispetto della vita familiare del minore sancito dall’art.8 della CEDU, sulla base del quale è prioritario valersi di indagini psicologiche idonee in ambienti adeguatamente protetti, tanto per il minore che per i familiari, nel pieno contraddittorio delle parti e mediante figure ausiliarie esterne di piena fiducia del giudice minorile.

Nel caso di specie non solo la Corte d’appello non ha ritenuto di avvalersi della CTU ma non ha neanche in alcun modo motivato il diniego di tale strumento, ritenendo i nonni inadeguati sulla base delle relazioni dei Servizi sociali (i quali li avevano definiti “estremamente giudicanti e squalificanti nei confronti dei genitori, tanto da rappresentare un ostacolo per la minore rispetto alla possibilità di un sereno mantenimento del legame della minore con i genitori”).

L’istruttoria è stata, pertanto, giudicata dalla Cassazione “significativamente carente”, in una situazione dubbia come quella in esame ove l’interesse del minore andava ponderato in relazione alla peculiarità della situazione familiare, fortemente condizionata dalla tossicodipendenza di entrambi i genitori, anche se in via di attenuazione.

A questa importante decisione, voglio aggiungere una considerazione che ho appreso dalla pedagogia.

La domanda giusta da porre all’esperto non è se quel genitore o quel nonno è adeguato ma se risponde ai bisogni del suo bambino o nipote nel contesto in cui vive.

Per riuscire a capire qual è il superiore interesse del minore il diritto deve imparare a dialogare con la pedagogia e a sapere entrare nel mondo del bambino con tutte le sue dimensioni.

Per approfondire:

Cass. civ. n.27550/2021

Cass. civ. n.15238/2018