Rapporti significativi per il minore

14 ott 2021
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La recentissima Corte di Cassazione civile n. 27550/2021 dell’11 ottobre 2021 torna a parlare dei rapporti significativi tra il minore e i parenti in un caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale e di conseguente affidamento extrafamiliare.

IL CASO. Arianna viene affidata con la sorella più piccola ad un Comune, perché ne disponga l’inserimento in una famiglia affidataria per un’accoglienza di lunga durata, in seguito alla decadenza dalla responsabilità genitoriale dei genitori e la non idoneità dei nonni e dei prozii, pur mantenendo la relazione con questi ultimi.

In particolare, il Tribunale dei minorenni, prima, e la Corte d’appello, poi, avevano ritenuto i parenti non idonei: i nonni “per il loro atteggiamento superficiale e collusivo” mentre i prozii “perché la differenza di età ed il dialogo tra generazioni non rappresentava una risorsa sufficiente”; inoltre, “la minore doveva essere protetta dall’ambiente patriarcale di origine”.

Per i prozii la decisione si era discostata dalla valutazione della consulenza tecnica, che aveva concluso per l’affidamento a loro, ritenendo che fosse la soluzione che meglio si adeguasse all’opportunità di preservare i legami con la famiglia d’origine e alla necessità di crescita equilibrata della minore. Diversamente, invece, i giudici avevano ritenuto che “non si ravvisavano sufficienti condizioni per evitare pressioni non sostenibili dal nonno paterno sui prozii per gestire di fatto la bambina”.

La Corte di Cassazione censura la decisione nella valutazione sia dei nonni sia dei prozii.

Per i nonni, la censura riguarda il mancato bilanciamento tra il criticato comportamento degli stessi e il riscontrato buon rapporto tra loro e la nipote, il carattere continuativo e stabile della relazione e la positiva valutazione dei loro incontri protetti. Manca, dunque, completamente una valutazione finale “sull’incidenza della relazione affettiva e continuativa tra nonni e nipote”.

Inoltre, il giudizio sulla “natura patriarcale della famiglia” viene ritenuto un’affermazione priva di fondamento.

Per i prozii, la decisione risulta priva di giustificazione sia sui motivi per cui si discosta dalle conclusioni della consulenza tecnica, sia sull’ ingerenza del nonno paterno, espressa senza aver fatto alcuna valutazione in merito alla relazione tra i due nuclei familiari.

In conclusione, il ricorso viene accolto perché manca la valutazione più importante: la relazione che nonni e prozii hanno con la minore e la rilevanza di questa relazione per lo sviluppo psicofisico della stessa. Solo così facendo si può capire qual è il miglior interesse possibile per la minore (cd the best interest of the child).