Chi può agire per il mantenimento del maggiorenne?

22 nov 2021
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Ho già parlato del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, e in particolare fino a quando dura il diritto di un figlio di essere mantenuto dai genitori.

Altra questione è chi tra il figlio maggiorenne e il genitore può richiedere le somme a titolo di mantenimento ordinario non pagato o/e le spese straordinarie anticipate.

Se il figlio coabita con il genitore, entrambi possono farlo, perché entrambi sono i destinatari di tali somme: il genitore vuole ottenere un contributo alle spese sostenute in ragione della coabitazione, il figlio è l’avente diritto al mantenimento.

Sono dunque due diritti autonomi ancorché concorrenti, e non uno stesso diritto attribuito a due persone.

La posizione giuridica del figlio è, dunque, intimamente connessa con quella del genitore convivente (Cass. 4296/2012). Si riconosce, quindi, la possibilità al figlio di intervenire in un giudizio pendente tra i genitori per far valere il proprio diritto, anche in sede di separazione e divorzio, così come è riconosciuto al genitore convivente di agire nei confronti dell’altro genitore, se il figlio maggiorenne non lo fa (Cass. 32529/2018)

In buona sostanza, il giudice deve tener conto non solo di assicurare l’autonomia del maggiorenne nelle scelte e nella realizzazione dei propri interessi, ma anche di non pregiudicare il genitore su cui di fatto gravano alcune spese (ad es. quelle di vitto ed alloggio).

Il pagamento, quindi, del mantenimento direttamente al figlio non scatta automaticamente con la maggiore età.

Diverso è il caso del figlio che non convive più stabilmente con il genitore, per cui egli è l’unico legittimato ad agire nei confronti del genitore che non contribuisce al suo mantenimento e alle sue spese straordinarie.

Ma quando si considera un figlio non più convivente con il genitore? Quando il figlio ha una stabile dimora in altro luogo rispetto all’abitazione del genitore.

Ad esempio, il figlio che per motivi di studio prende in locazione un appartamento altrove. Il fatto che egli torni a casa del genitore nei fine settimana  non è sufficiente a riaffermare le convivenza, ma si tratta solo di un rapporto di mera ospitalità (Cass. 4555/2012). In questo caso, dunque, il genitore non è legittimato ad agire contro l’altro genitore, che potrà versare il suo contributo direttamente al figlio.