Diritti e doveri dei nonni verso i nipoti

20 giu 2018
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Riprendendo quanto già scritto in un precedente articolo, recentemente sono uscite due sentenze della Corte di Cassazione, una in merito al diritto di visita dei nonni e un’altra in merito al dovere dei nonni di mantenere i nipoti.

Riguardo al primo aspetto, la Cassazione, con ordinanza n.15238 del 12.6.2018, ha ribadito che il diritto soggettivo dei nonni a frequentare i nipoti non è assoluto ma sempre da contemperare con il superiore interesse del minore. Nel caso di specie, la Corte ha respinto la richiesta del nonno, in quanto con il suo comportamento invadente ed oppressivo turbava la serenità dei nipoti. I nonni hanno sì un diritto proprio a mantenere rapporti significativi con i nipoti, ma tale diritto non è incondizionato. Anche i nonni, dunque, possono partecipare ed essere coinvolti nella realizzazione del progetto educativo e formativo dei nipoti, al fine di assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore, ma tutto deve avvenire nel rispetto delle direttive dei genitori, gli unici ad esercitare la responsabilità genitoriale sui figli minori.

Sull’aspetto economico, la Cassazione, con ordinanza n.10419 del 2.5.2018, è nuovamente tornata sulla questione dell’obbligo degli ascendenti di fornire i mezzi necessari perché i genitori possano adempiere ai loro doveri di mantenimento nei confronti dei figli, ex artt. 148 c.c. e 316bis c.c. La Corte ha ritenuto di non accogliere la richiesta di una madre ai nonni paterni dei figli di corrisponderle degli alimenti, in quanto l’obbligazione degli ascendenti ha carattere sussidiario rispetto al dovere primario dei genitori. Un genitore, dunque, non si può rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che l’altro non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se il primo è in grado di mantenerli. L’obbligo per i nonni sorge solo quando entrambi i genitori non siano in grado di mantenere i figli, provando lo stato di bisogno e l’impossibilità di reperire altrimenti quanto necessario.

Ci sono state delle sentenze di merito che hanno riconosciuto l’onere degli ascendenti a fronte del perdurante inadempimento colposo di un genitore, quando l’altro, incapace di provvedervi da solo, aveva esperito tutte le procedure esecutive.

Quanto scritto vale per tutti gli ascendenti, sia che la relazione nonni-genitori o genitori-figli nasca all’interno del matrimonio sia che nasca al di fuori.