IL DIRITTO DEI NONNI

30 ott 2014
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Il rinnovato testo dell’art.317 bis c.c. prevede la legittimazione degli ascendenti a far valere il loro diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minori, avanti al giudice del luogo di residenza abituale del minore.

Già prima della L. 219/2012, la legge 54 del 2006 aveva sottolineato l’importanza che il figlio minore potesse conservare, nonostante la separazione dei genitori, rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nel rispetto anche del diritto a livello internazionale, che amplia il concetto di famiglia fino a comprende anche altri membri del nucleo familiare, come i nonni. In particolare, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, all’art.8, prevedendo il rispetto della vita familiare, protegge non solo la vita familiare del nucleo ristretto ma anche il legame esistente tra parenti prossimi, che svolgono un ruolo importante nel contesto familiare.

E’ evidente che l’intento del legislatore non è soltanto quello di garantire in modo assoluto ed incondizionato il diritto dei nonni, ma quello di garantirlo in funzione dell’interesse superiore del minore. In linea di principio, la legge considera il rapporto con i nonni un vero e proprio diritto insopprimibile per il minore, perché essenziale al fine di un sereno ed equilibrato sviluppo.

Il desiderio dei nonni, dunque, a stare con i nipoti deve essere contemperato e riempito di significato tenendo conto dell’interesse del minore, ovvero potrà avere piena e incondizionata tutela solo se anche per il minore la frequentazione con i nonni non ha un effetto negativo.

Il bagaglio di memoria e di affetto di cui i nonni sono portatori va preservato e valorizzato, tanto che deve essere tenuto distinto da quello genitoriale, “anche in situazione di difficoltà”, eventualmente ricorrendo all’ausilio di professionisti “ per il superarmento delle situazioni di disagio nell’interesse del minore” (Appello Milano 11.2.2008).

Per questi procedimenti è competente il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore, secondo il mutato testo dell’art.38, 1° comma, disp.att., anche se si discute in merito alla competenza del Tribunale ordinario nel caso in cui sia già pendente altro giudizio della crisi familiare.