Inadempimento del genitore

18 lug 2018
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Recentemente sono uscite due sentenze in merito al mancato rispetto da parte del genitore delle disposizioni inerenti l’affidamento dei figli e il loro mantenimento.

La Cassazione penale n.27175 del 13.6.2018, applicando la nuova norma 570 bis c.p., ha condannato il genitore che si era sottratto all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento del figlio, indipendentemente dallo stato bisogno di quest’ultimo.

Tale norma, in vigore dall’aprile scorso, ha provveduto a rendere unica la disciplina per gli obblighi di corresponsione di ogni tipologia di assegno, prevedendo sia per il divorzio che per la separazione (con la conseguente eliminazione delle specifiche disposizioni previste dall’art.12 L. divorzio e dall’art 3 L. 54 del 2006 per la separazione) ed estendendola anche agli affidamenti.

Diversamente dall’art.570 c.p., la nuova fattispecie di reato è configurabile a prescindere dallo stato di bisogno dell’avente diritto: consente di punire il doloso inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno disposto dal Tribunale senza che dall’inadempimento consegua anche la mancanza di mezzi di sussistenza. Questo significa che non ha alcuna rilevanza il fatto che l’altro genitore, o chi per esso, abbia comunque garantito la sussistenza del minore, nonostante il mancato pagamento dell’assegno dovuto.

Anche in ambito civile, la Cassazione n.16980 del 27.6.2018 ha multato ex art.709 ter c.p.c. il genitore che aveva violato il calendario delle visite, indipendentemente dal pregiudizio recato al minore. Nella norma stessa, infatti, si parla di “atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento”. La congiunzione “od” evidenzia che il non aver rispettato le prescrizioni giudiziali relativamente all’affidamento dei figli compromette di per se stesso lo svolgimento corretto dell’affidamento e, dunque, giustifica di per sé l’applicazione delle sanzioni, a prescindere che ne sia derivato un pregiudizio o meno al minore. Questa interpretazione è coerente con la funzione deterrente della sanzione prevista dalla norma stessa.

In entrambe le sentenze si è data la giusta priorità alla tutela del minore, per la quale è di fondamentale importanza il rispetto sia del diritto di vista sia del diritto al mantenimento.