Foto di figli sui social e responsabilità genitoriale
La tutela della riservatezza e dell’immagine dei minori trova una protezione rafforzata non solo a livello nazionale ma anche internazionale in ragione della posizione di debolezza di tali soggetti.
La tutela deve essere rafforzata, da un lato, per l’incapacità dei minori di compiere scelte pienamente consapevoli e, dall’altro, in considerazione dell’uso spregiudicato e poco ponderato che gli adulti fanno dei social.
Riguardo all’autodeterminazione dei minori in relazione ad alcuni aspetti dello loro vita privata, è evidente la necessità che i minori non siano lasciati soli di fronte al nuovo strumento educativo del web. Da qui nasce la distinzione tra i “piccoli minori” e i “grandi minori”, ovvero tra coloro che non sono in grado di esprimere liberamente il loro consenso e coloro che invece possono dare il loro consenso digitale. A questo riguardo il nuovo Regolamento in materia di privacy, all’art.8, stabilisce che il consenso al trattamento dei dati personali è lecito se il minore ha almeno 16 anni (con la possibilità per gli stati membri di abbassare il limite di età purchè non sotto i 13 anni), altrimenti è necessario che sia prestato o autorizzato da chi è titolare della responsabilità genitoriale.
Riguardo, invece, all’utilizzo del web da parte degli adulti, e in particolare alla pubblicazione di foto di minori sui social, alcuni Tribunali di merito (ad es. Trib. Modena 19.9.2017 e Trib. di Roma, sez. I civ., 23.12.2017) si sono espressi sulla necessità che ci sia il consenso di entrambi i genitori. La pubblicazione di immagini dei figli minori rientra, dunque, tra le situazioni che per la loro rilevanza e per il loro potenziale pregiudizio non possono essere decise autonomamente da ciascun genitore, ovvero è una di quelle decisioni di particolare importanza, così come la salute, l’istruzione e l’educazione. E, nel caso in cui manchi il consenso dell’altro genitore o sia evidente il pregiudizio arrecato al minore, il giudice può inibire la divulgazione delle immagini per il futuro e ordinare la rimozione delle foto già inserite, arrivando anche a condannare al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore del minore, non solo a violazione avvenuta (ex art.709 ter c.p.c.), ma anche in via preventiva, ovvero nell’eventualità che il genitore non ottemperi ai provvedimenti del giudice (ex art.614 bis c.p.c.).
La responsabilità genitoriale non può più essere vista come un potere di supremazia dei genitori sui figli, così com’era per il vecchio concetto di patria potestà prima e di potestà genitoriale dopo, ma assume un connotato più ampio e dai contorni meno definiti. Nei rapporti tra genitori e figli non si parla più di diritti contrapposti ma di diritti relazionali in un continuo dialogo e contrapposizione tra la libertà di autodeterminazione dei figli e la responsabilità dei genitori. Il tutto in un ottica formativa e di crescita per lo stesso nucleo familiare.
E’, dunque, cambiato il concetto stesso di famiglia, passanto da istituzione formale a luogo di relazioni e di formazione e crescita. Genitori e figli sono, dunque, tutti titolari di un comune diritto alle relazioni.