Assegno di divorzio o una tantum?
Come coniuge beneficiario di assegno divorzile, ti domanderai se è preferibile ricevere l’assegno o una somma una tantum.
Come coniuge onerato, invece, ti chiederai se è meglio versare periodicamente una somma o tutto in un unica soluzione.
Capiamo, dunque, quali sono le differenze.
Ho già parlato di come le recenti sentenze abbiano cambiato il riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio.
Vediamo ora quali sono le richieste di carattere economico che la parte titolare di un assegno di divorzio può fare:
1. la domanda di assegno periodico a carico dell’eredità, una volta deceduto l’obbligato, ma solo se la parte richiedente versa in stato di bisogno;
2. la domanda di una quota della pensione di reversibità dell’ex coniuge deceduto, purchè il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio;
3. la domanda di una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’ex coniuge, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio. Si tratta del 40% del totale in proporzione agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (si tiene conto anche del tempo tra la separazione e la sentenza di divorzio);
4. la modifica delle condizioni di divorzio chiedendo l’aumento dell’assegno in ragione del peggioramento della situazione economico patrimoniale.
Presupposto fondamentale per veder riconosciuti tali diritti è che l’ex coniuge beneficiario di assegno non si sia risposato.
Nel caso, invece, in cui a risposarsi sia il coniuge obbligato, la pensione di reversibilità verrà ripartita tenendo conto della durata di ciascun matrimonio.
La corresponsione una tantum si ha quando i coniugi si accordano che il mantenimento divorzile venga corrisposto in un’ unica soluzione.
Tale possibilità è espressione della negoziabilità e dell’autonomia riconosciuta ai coniugi, seppure condizionata al controllo di equità del Tribunale. E’ pacifico che tale corresponsione possa essere realizzata anche se il versamento non è in un unica soluzione ma in più rate, o se avviene attraverso un trasferimento di diritti immobiliari (ad es. la cessione di una quota o di tutto un bene, la costituzione di un diritto reale). E’ importante però che trovi fondamento nell’assolvimento dell’obbligo di mantenimento, per cui si scriverà ad es “a definizione di qualsiasi questione patrimoniale derivante dalla pregressa vita matrimoniale”.
Diversamente dall’assegno di divorzio, la corresponsione dell’una tantum inibisce qualsiasi futura pretesa di carattere economico, per cui la parte che la riceve rinuncia a richiedere in futuro un assegno di divorzio, per le sue peggiorate condizioni, così come rinuncia alla quota di pensione di reversibilità e di tfr.
Dal punto di vista fiscale, l’assegno di divorzio è un onere deducibile per il coniuge onerato, mentre il coniuge beneficiario lo deve dichiarare come reddito. Diversamente l’una tantum non è deducibile e non costituisce reddito.