ASSEGNO UNICO PER I FIGLI A CARICO

31 gen 2022
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L’assegno unico per i figli a carico è un sostegno economico alle famiglie che abbiano figli a carico dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni e senza limiti di età, se disabili.

Questo contributo si sostituisce all’ANF (assegno per il nucleo familiare), così come ad altre misure di sostegno. In particolare, vengono abrogate le detrazioni fiscali previste in dichiarazione dei redditi per i figli.

L’assegno unico non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, è compatibile con il Reddito di cittadinanza e non rientra tra i trattamenti assistenziali ai fini del calcolo del reddito familiare.

I requisiti sono indicati nel sito dell’inps, che fornisce anche un simulatore per calcolare l’assegno.

In particolare per i genitori separati, divorziati o non più conviventi, cosa cambia?

Se l’affidamento è condiviso, bisogna distinguere tra due possibilità:

1) l’assegno spetta al 50% a ciascun genitore,

2) l’assegno spetta al 100% al genitore richiedente, su accordo tra i genitori o per disposizione del Tribunale, ad es. in ragione del collocamento prevalente.

Nel primo caso, il primo genitore che fa richiesta opterà per il 50% della somma e potrà indicare le modalità con cui intende ricevere la somma per sè ma anche le modalità con cui l’altro genitore vuole ricevere la sua parte. Diversamente, il primo genitore che richiede farà la domanda solo per sè e l’altro genitore dovrà accedere al sito dell’inps con le proprie credenziali e completare la domanda indicando come vuole essere pagato.

Nel secondo caso, in cui solo uno dei genitori percepisca il 100% della somma, questo farà domanda optando per il 100%. Se dovessero intervenire diversi accordi o diverse disposizioni, l’altro genitore potrà anche in un secondo momento integrare la domanda accedendo con le proprie credenziali.

Se l’affidamento dei figli è esclusivo, l’assegno spetterà al solo genitore che ne ha l’affidamento, il quale farà la richiesta optando per “genitore affidatario”, così che l’importo verrà accreditato automaticamente al 100%.

Diversamente da prima, dunque, non saranno necessarie le autorizzazioni da firmare da parte dell’altro genitore.

Altra novità importante è la possibilità per il figlio maggiorenne di fare richiesta autonomamente. Se la domanda viene inoltrata successivamente a quella fatta da uno dei genitori, quest’ultima sospende o annulla la prima.

Il figlio maggiorenne, ma minore di 21 anni e senza alcuna disabilità, deve avere uno dei seguenti requisiti:

1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;

2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;

3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolgimento del servizio civile universale.