Maggiore età: diritti e doveri

17 set 2020
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Cambio di rotta della Cassazione in merito ai figli maggiorenni e al loro diritto ad un assegno di mantenimento.

La recente sentenza della Corte di Cassazione, pubblicata l’agosto scorso (n. 17183 del 2020), mette dei paletti al diritto al mantenimento per i figli maggiorenni e alla conseguente  assegnazione della casa familiare al genitore convivente.

IL CASO: una madre chiede di mantenere a carico del padre il contributo al mantenimento per il figlio, oltre all’assegnazione della casa familiare alla stessa, quando il figlio, ormai di 33 anni, fa l’insegnante precario con un reddito medio lordo di circa 20.000,00 € l’anno e vive sporadicamente con la madre proprio perchè si sposta in varie province per insegnare.

Le richieste della donna vengono respinte: l’assegno di mantenimento non è più dovuto perchè il figlio lavora e anche se ha dei redditi modesti e precari sono comunque significativi e possono essere integrati, considerata anche l’età e la mancanza di deficit; anche l’assegnazione della casa deve cessare in ragione della coabitazione solo occasionale.

Nelle motivazioni, si precisa che l’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non viene disposto solo perchè manca l’indipendenza economica, ma il giudice è tenuto a valutare caso per caso in ragione di altre circostanze.

Le circostanze che comportano il sorgere del diritto sono:

1. la condizione di minorazione o debolezza delle capacità personali, anche se non è tale da rientrare tra le misure di protezione degli incapaci;

2. la prosecuzione degli studi liceali con diligenza, da cui si possa ritenere che il ragazzo stia realizzando le proprie aspirazioni e attitudini, purchè si dimostri l’effettivo impegno e gli adeguati risultati;

3. l’essere trascorso un periodo di tempo breve dalla conclusione degli studi, purchè il ragazzo si sia attivato in questo tempo per la ricerca di un lavoro;

4. la mancanza di un qualsiasi lavoro, nonostante i tentativi di ricerca, ma indipendentemente se il lavoro sia confacente o meno ai suoi studi o alla sua preparazione professionale.

Sembra, dunque, finita l’epoca del “diritto ad ogni possibile diritto”, mentre si fanno strada altri principi quali quelli dell’autoresponsabilità e del dovere. Il diritto al mantenimento non può dunque durare all’infinito e non può diventare assistenzialismo. La prestesa dei diritti va di pari passo all’adempimento dei doveri.

Spesso, infatti, i genitori dimenticano che anche i figli hanno dei doveri verso di loro. L’art. 315bis del codice civile, dopo aver elencato i diritti dei figli, all’ultimo comma, prevede i doveri: il dovere di rispettare i genitori e di contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa.

Secondo la Corte, con la maggiore età si acquista la piena capacità di agire e di esprimere anche il proprio voto, per cui anche la cd. capacità lavorativa, ovvero l’essere adeguati a svolgere un lavoro remunerato, salvo la prova di circostanze che giustificano il permanere del diritto al mantenimento.

L’età matura, scrive la Corte, è “quell’età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne”.

Conseguentemente, la Corte precisa che, raggiunta la maggiore età, si presume l’idoneità al reddito, per cui sarà onere del richiedente l’assegno dimostrare non solo la mancanza di indipendenza economica ma anche di aver diligentemente seguito la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, sempre con impegno, operato per la ricerca del lavoro.

Questa prova sarà tanto più difficile quanto più tempo è trascorso dalla maggiore età o dalla fine degli studi, ovvero più ci si avvicina all’età adulta.

Naturalmente, questo non toglie la possibilità ai genitori che vogliano volontariamente continuare a versare l’assegno di mantenimento di farlo, così come non esclude l’obbligo dei genitori agli alimenti, ovvero di garantire i mezzi necessari alla sussistenza.