Sempre sul diritto di visita nella fase 1

8 mag 2020
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I tribunali continuano a decidere in maniera non univoca sul diritto di visita ai figli, anche perchè si sono succedute nel tempo diverse disposizioni da parte del Presidente del Consiglio (i cd. DPCM e le relative FAQ), oltre alle singole normative regionali.

E’ evidente che la situazione di emergenza rende tutto più complicato, ma spero che, lasciandoci alle spalle la fase più critica che ci ha colti impreparati, si possa passare ad una fase in cui ragionare con più lucidità del diritto dei figli.

In attesa delle decisioni della fase due, vorrei condividere il provvedimento di Torre Annunziata del 6 aprile scorso, che mi ha favorevolmente colpito per il suo richiamo alla responsabilità genitoriale e per la sua attenzione anche alle esigenze del minore, in questo periodo di restrizioni e di cautele.

IL CASO. Una madre chiede al Tribunale di sospendere le visite del padre alla figlia in quanto, essendo affetta da grave patologia del tipo autistico, è necessario ridurre al minimo il contagio per la sua salute. Il padre si oppone evidenziando che la figlia trae beneficio dagli incontri con lui e dimostrando che non c’è alcun rischio per la sua salute nel portarla a casa propria, dove può anche godere di un giardino privato. ll Tribunale respinge la richiesta di sospensione e autorizza il padre a portare presso di sè la figlia.

Interessante è il passaggio del provvedimento in cui, richiamando la valenza del diritto alla bigenitorialità sia a livello costituzionale che a livello internazionale, si evidenzia come “anche nella situazione emergenziale non possano essere la legge, le ordinanze del Presidente della Regione o i provvedimenti dell’autorità Giudiziaria a proteggere la salute dei bambini, ma il comportamento dei genitori”. C’è, dunque, un richiamo alla responsabilità genitoriale, che “impone, in primo luogo, ai genitori nell’esercizio del munus (compito) loro demandato di individuare le misure adeguate a tutelare la salute della prole in un progetto che non può che essere ispirato da reciproca e qualificata collaborazione e da fiducia nell’altro, in assenza di effettivi e concreti elementi indicatori di atteggiamenti inadeguati”.

Nel caso in cui ci sia conflitto tra i genitori, è, dunque, necessario operare una specifica valutazione del caso concreto e considerare in modo rigoroso gli elementi che dimostrano la sussistenza di un pericolo di pregiudizio per il minore.

Nel valutare il bilanciamento tra gli interessi in gioco, ovvero diritto alla bigenitorialità e diritto alla salute, il primo può essere compresso “solo in presenza di oggettive e specifiche ragioni di tutela della salute proprie del caso concreto”, mentre il generico riferimento all’emergenza sanitaria non può essere di per se stesso ragione per limitare la frequentazione di entrambi i genitori. E a sostegno di quanto detto il giudice fa anche questa considerazione: il permanere con il genitore non coabitante presso l’abitazione dello stesso, quando siano assicurati il trasporto e la permanenza in sicurezza, ha un livello di rischio individuale e collettivo inferiore rispetto al rischio di andare a fare la spesa.

Altro aspetto messo in luce è l’attenzione che bisogna avere per i minori in questo che è un momento difficile e delicato anche per loro e la garanzia dei rapporti genitoriali può essere utile a “trasmettere loro fiducia e serenità anche rispetto alle relazioni affettive con i propri genitori”.

La parola d’ordine è, dunque, COLLABORARE, perchè è il modo migliore per trovare un nuovo equilibrio e per rasserenare la vita di figli e genitori, già provati da questo periodo di emergenza.

E la pratica collaborativa vi può aiutare, anche da remoto!