Rapporti di parentela anche per l’adottato in casi particolari

22 apr 2022
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Nelle adozioni in casi particolari, regolate dall’art. 44 l. 184 del 1983, l’adottato non costituisce alcun rapporto civile con i parenti dell’adottante, ex art. 55, diversamente dall’adozione cd legittimante.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.79 del 28 marzo 2022, dichiara l’illegittimità costituzionale di quest’ultimo articolo, in quanto il mancato riconoscimento del rapporto tra adottato e parenti dell’adottante crea un trattamento discriminatorio del minore adottato, in violazione del principio dell’unicità dello stato di figlio e in violazione del principio alla vita privata e familiare, così come tutelata dall’art.8 CEDU.

Questa sentenza si allinea con altre sentenze che, sull’impulso del diritto vivente e del diritto internazionale, stanno valorizzando sempre più questo tipo di adozione, che prima era ritenuta marginale rispetto a quella legittimante, ampliandone il raggio di applicazione.

In particolare, la giurisprudenza ha evidenziato come questo strumento giuridico tuteli l’interesse superiore del minore: sia a mantenere relazioni affettive già di fatto instraurate e consolidate, sia a veder riconoscito il senso di appartenenza del minore a quella rete di relazioni familiari del genitore adottivo, che di fatto costituiscono la sua identità.

Ed è proprio a tutela di questo interesse superiore che la Corte Costituzionale ritiene che privare il minore del riconoscimento giuridico del suo essere parte di quell’ambiente familiare sia non solo discriminatorio ma anche sia pregiudizievole per una sua sana crescita e una sua stabilità.

E’, inoltre, contraddittorio che la legge preveda una valutazione da parte del giudice sull’ambiente familiare, ex art. 57, per dichiarare l’adozione e che poi tale ambiente non abbia alcuna rilevanza giuridica per il minore.

Non vale a giustificare questa diversità di trattamento tra adozione in casi particolari e adozione legittimante il fatto che la prima non recida i legami con la famiglia d’origine. In questo caso, è il legislatore stesso che affianca la famiglia adottiva a quella biologica e sovrappone due vincoli di filiazione.

Il dogma dell’unicità della famiglia e della logica di appartenenza in via esclusiva, retaggio del diritto romano e del minore visto come oggetto di diritto, cede il passo al cd diritto alle relazioni e al miglior interesse del minore, che è quello di veder rispettata la propria identità anche se connotata da una doppia appartenenza.

Con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art.55 l.184 del 1983 nella parte in cui rinvia all’art.300, secondo comma, c.c., si consente l’espanzione dei legami parentali tra figlio adottivo e familiari del genitore adottante che condividono il medesimo stipite, mantenendo ex art,74 c.c. la distinzione tra parenti in linea adottiva e quelli della linea biologica.

A mio modesto parere, spesso le difficoltà legate a queste situazioni di doppia appartenenza dipendono più dagli adulti che non dai bambini, i quali non possono che godere del fatto di avere più persone che vogliono loro bene. A maggior ragione per loro che hanno vissuto vicende delicate e peculiari.