La nonna sociale

9 mag 2019
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La Cassazione n. 19780 del 2018 dà pieno riconoscimento al rapporto tra le nipoti e la nonna acquisita, ovvero la seconda moglie del nonno, permettendo a quest’ultima di agire in giudizio per chiedere di continuare a frequentare le nipoti ex art.317 bis c.c.

Come avevo già scritto in due precedenti articoli (“il diritto dei nonni” e “diritti e doveri dei nonni verso i nipoti”), la valutazione parte sempre dal miglior interesse per i minori: il giudice deve accertare che conservare e coltivare il rapporto con la nonna risponda al miglior interesse per i minori, altrimenti il diritto della nonna soccombe.

In questo caso, la Corte è andata oltre, perché ha garantito tutela al legame affettivo, da cui le minori traevano beneficio, nonostante non ci fosse alcun legame biologico tra la nonna e le nipoti.

Tale interpretazione è frutto di un percorso che è inevitabilmente influenzato dalla Convenzione dei diritti dell’uomo e dalla Carta di Nizza e dalle interpretazioni della giurisprudenza europea, che negli ultimi anni ha rivisto e ampliato il concetto stesso di famiglia, di nucleo familiare e di diritto di visita.

La vita familiare è, infatti, diventata essenzialmente una “questione di fatto”, che dipende dalla sussistenza di legami familiari stretti tra soggetti che appartengono ad un certo nucleo familiare. La prova della relazione stabile non dipende, di conseguenza, solo dai legami matrimoniali e di sangue ma anche altri fattori. In questo modo anche il diritto di visita non può essere limitato ai soli genitori, ma anche alle altre persone con le quali è importante che il minore intrattenga relazioni personali.

In definitiva, nessuna norma giuridica o interpretazione della stessa deve limitare il numero di persone possibili titolari della responsabilità genitoriale, del diritto dei visita e del diritto alla relazione affettiva con il minore, sempre se tali relazioni sono importati per il minore stesso.

Non si deve più fare una distinzione tra legami di sangue e legami “sociali”, perché i rapporti affettivi, di qualsiasi natura siano, sono per i minori un bene a cui dare riconoscimento e ogni necessaria tutela, poiché proprio nel mondo degli affetti che si trovano i fattori più importanti per la formazione della personalità del minore.

Le sentenze della CEDU citate dalla Corte sono le seguenti:

  • Beccarini e Ridolfi c. Italia 7.12.2017;
  • Solarino c. Italia 9.2.2017;
  • Paradiso e Campanelli c. Italia 24.1.2017;
  • Manuello e Nevi c. Italia 20.01.2015;
  • Kopf e Liberda c. Austria 17.1.2012;
  • Moretti e Benetti c. Italia 27.4.2010;
  • Kroon e altri c. Olanda 27.10.1994;
  • Johnston e altri c. Irlanda 18.12.1986;
  • Marckx c. Belgio 13.6.1979.

Le sentenze della Corte di Giustizia Europea le seguenti:

  • Coman e Hamilton 5.6.2018;
  • Valcheva c. Babanarakis 31.5.2018.