Rimangono delle differenze tra i figli

29 gen 2018
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Se ormai dal punto di vista sostanziale non c’è più alcuna differenza tra figli nati all’interno del matrimonio e quelli nati al di fuori del matrimonio, dal punto di vista procedurale la differenza rimane.

Per i genitori sposati che sono in crisi, la regolamentazione in merito alla responsabilità genitoriale ex art.337 bis e ss c.c. avviene necessariamente attraverso la separazione o il divorzio, per cui è richiesto o l’intervento del giudice o la negoziazione assistita. In entrambi i casi gli accordi dei genitori vengono vagliati o dal giudice o dal pubblico ministero.

Diversamente, quando i genitori non sono sposati, la loro convivenza può cessare di fatto senza alcun intervento esterno e, dunque, le loro decisioni riguardo ai figli possono essere efficaci anche per mero accordo tra loro, e dunque anche se contrarie alla legge e all’interesse dei figli. Se nasce un conflitto tra i genitori questo può essere risolto solo richiedendo l’intervento del giudice e non tramite la negoziazione assistita.

L’organo competente in entrambi i casi è il Tribunale ordinario, in forza del novellato art.38 disp. att. c.p.c., ma i riti processuali sono diversi.

Nel caso di genitori sposati, il rito della separazione e del divorzio, se contenzioso, è a cognizione piena, ovvero dopo l’udienza presidenziale segue l’iter processuale ordinario, in cui è prevista la fase istruttoria e la fase decisionale. L’udienza presidenziale è una fase procedimentale preliminare, nell’ambito della quale le parti sono convocate e ascoltate, il presidente deve tentare la riconciliazione, ovvero vagliare la possibilità di un accordo sulle condizioni, e alla fine vengono emanati dei provvedimenti provvisori, che possono essere reclamati da subito in Corte d’Appello.

Diversamente, se i genitori non sono sposati, il rito è di tipo camerale, per cui non è prevista un’udienza preliminare, ma i genitori compaiono avanti al collegio, il quale può decidere con decreto anche dopo una sola udienza, se ritiene che non sia necessaria la fase istruttoria.

Questa differenza di struttura processuale non è giustificata. La tutela degli interessi dei figli dovrebbe seguire le stesse regole procedimentali, soprattutto garantire sempre che gli accordi sull’affidamento e sull’esercizio della responsabilità genitoriale non ledano gli interessi dei figli, primo tra tutti il diritto alla bigenitorialità.