Interesse del genitore come limite allo stato di abbandono

30 set 2015
InstagramCapture_72e69ca4-cfd6-43fc-915a-c95538cc9832

La Cassazione civile con la sentenza del 27 agosto 2014, n. 18356, ha sancito che ove sussista l’interesse per il minore da parte del genitore, comunque esso si manifesti, purchè profondo e costante, ciò impedisce la dichiarazione dello stato di abbandono.

Nel caso di specie, il padre, residente stabilmente in Marocco, si era attivato ripetutamente per incontrare le figlie, che vivevano in Italia con la madre, e per farle tornare presso di sé e non vi era riuscito per motivi a lui non imputabili (il visto per entrare in Italia era arrivato dopo tre anni dalla richiesta e, una volta ottenuto, i Servizi sociali non avevano autorizzato l’incontro). La Corte ha quindi ritenuto di rinviare alla Corte d’Appello il compito di effettuare ulteriori e più approfonditi accertamenti, disponendo eventualmente anche una consulenza tecnica sulle capacità genitoriali del padre.

Non bastano, dunque, i propositi dei genitori, ma il giudice deve valutare se il loro comportamento e i loro progetti educativi risultino idonei al recupero della situazione in atto. Nel caso di specie, l’attivismo del genitore ha escluso l’abbandono a priori ed è stato premiato il comportamento attivo e propositivo del genitore nel rispetto dell’interesse del minore.

La mancanza di attivismo è giustificata solo se dovuta a causa di forza maggiore e purchè la causa di forza maggiore abbia carattere transitorio, sempre tenendo presente il preminente interesse del minore e il rispetto dei suoi tempi di sviluppo.

Per forza maggiore si intende qualsiasi circostanza esterna alla volontà del genitore che gli impedisce di prestare la cura materiale e morale al figlio. In sostanza la volontà del genitore deve esserci e deve essere ben radicata, ma una situazione temporanea e insuperabile gli impedisce di mettere in atto la volontà, e quindi di adempiere ai propri compiti educativi.