Assegno di mantenimento con limite di tempo

1 ott 2015
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La revisione di un accordo di separazione ex art.710 c.p.c. non è possibile se non sono sopravvenuti fatti nuovi, anche nel caso in cui la moglie, in sede di separazione consensuale, escluda la corresponsione di un contributo in ragione della sua autosufficienza economica a partire da una certa data (Cass. civ., sez. VI-1, 6 giugno 2014, n. 12781).

Nel caso di specie, la moglie, casalinga, aveva rinunciato al contributo dichiarando che a partire da una certa data sarebbe stata economicamente autosufficiente. La signora aveva poi trovato un lavoro, ma l’aveva anche perso. La Corte ha ritenuto che la previsione di un assegno a tempo non era stato condizionato al reperimento di un lavoro e poteva farsi coincidere con una donazione da parte del marito del 50% della proprietà dell’immobile. Al momento della richiesta di revisione, la moglie era senza lavoro, così come al tempo in cui aveva rinunciato all’assegno dichiarandosi autosufficiente.

La Corte precisa anche che, diversamente dall’assegno in sede di divorzio, in sede di separazione il giudice non deve procedere alla verifica delle condizioni economiche dei coniugi in rapporto al pregresso tenore di vita.

Si pone, dunque, il problema della disponibilità del diritto al mantenimento e della sua rinuncia.

Se la rinuncia al diritto al mantenimento non è possibile in via preventiva (con nullità dei relativi patti di rinuncia, cd. prenuntial agreements), è invece possibile in sede di separazione consensuale, ove l’assetto dei reciproci accordi tra coniugi è lasciato alla loro autonomia. E’ dunque efficace l’accordo in deroga al mantenimento per il periodo in cui l’avente diritto non l’ha fatto valere ed è valida la dichiarazione di autosufficienza economica del coniuge.

Tali dichiarazioni non possono essere definitive, ma sono solo vincolanti sino all’eventuale sopravvenienza di circostanze nuove in grado da consentire la revisione.