Fino a quando si paga l’assegno ai figli maggiorenni?

14 feb 2019
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L’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni viene meno a seguito del raggiungimento da parte dei figli di una condizione di indipendenza economica, ovvero con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato. Tale dovere cessa solo a seguito della pronuncia del giudice, in seguito al relativo accertamento, e non per decisione unilaterale del genitore. A quest’ultimo spetterà l’onere di provare il conseguimento dell’autosufficienza economica del figlio per essere liberato dal dovere di mantenimento.

Ma quando un figlio può ritenersi autosufficiente?

E’ stato ritenuto autosufficente:

  • il figlio che si era rifiutato di lavorare presso l’impresa del padre (Cass.12309/2010);
  • il figlio titolare di un contratto di formazione specialistica pluriennale (Cass. 11414/2014 e Cass. 11020/2013);
  • il figlio medico specializzando (Cass. 18974/2013)
  • il figlio che abbia un lavoro conforme al livello di professionalità conseguito e gli consenta il soddisfacimento delle sue primarie esigenze (Cass. 496/1996);
  • il figlio, che messo nelle condizioni di essere economicamente autosufficiente, non ne trae profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. 12952/2016, Cass.1858/2016)

E’ stato, invece, ritenuto ancora beneficiario dell’assegno di mantenimento:

  • il figlio che aveva contratto matrimonio, qualora la nuova famiglia non gli garantisse autosufficienza economica (Cass.1830/2011);
  • il figlio che si fosse rifiutato di fare il bracciante per intraprendere studi artistici (Cass. n.261/2010);
  • il figlio che avesse trovato impiego come apprendista (Cass. 12309/2010);
  • il figlio titolare di impresa di non provata reddittività (Cass. 19589/2011);
  • il figlio titolare di una borsa di studio di 800 € mensili correlata a un dottorato (Cass. 2171/2012);
  • il figlio con un impiego a tempo indeterminato, ma non rispondente alle sue aspirazioni (Cass. 14123/2011)

Come si può ben capire ogni caso è a sé e non c’è sempre unanimità sulle caratteristiche che l’impiego deve avere per giustificare il venir meno dell’obbligo al mantenimento. E’ però unanime la giurisprudenza nel ritenere che una volta che il figlio maggiorenne abbia raggiunto l’autonomia economica e poi l’abbia perduta non riacquista più il diritto ad essere mantenuto, ma può reclamare solo gli alimenti.