La tutela dei diritti umani

21 mar 2019
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La CEDU è la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ovvero è un tribunale internazionale che garantisce la tutela dei diritti umani, così come previsti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dai successivi protocolli. Ad oggi sono 47 gli Stati che hanno ratificato la Convenzione, firmata nel 1950 ed entrata in vigore nel 1953.

Tra i diritti fondamentali ci sono: il diritto alla vita, il diritto ad un equo processo, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e religione, il diritto al rispetto dei propri beni. Tra i divieti previsti: il divieto della tortura e delle pene, o dei trattamenti inumani o degradanti, il divieto di detenzione arbitraria e illegale, divieto delle discriminazioni nel godimento dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Convenzione, divieto della pena di morte.

I requisiti per proporre ricorso sono:

- aver subito una violazione di uno dei diritti tutelati dalla Convenzione. Chi propone il ricorso deve essere la vittima personalmente o direttamente, salvo il caso di rappresentanza legale (ad es. i genitori per il figlio);

- può trattarsi di una persona fisica o giuridica, la cui cittadinanza non è rilevante;

- la violazione sia avvenuta nel territorio di uno degli Stati Membri. Il ricorso viene proposto contro lo Stato Membro che si ritiene abbia violato la Convenzione per azione od omissione;

- siano esauriti tutti i rimedi che in quello Stato potevano porre rimedio alla violazione. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di un’azione avanti al Tribunale competente, seguita all’occorrenza dall’appello e dal ricorso presso la Corte di Cassazione o Corte Costituzionale;

- non siano passati più di sei mesi (a breve saranno quattro) dalla data della decisone interna definitiva dell’ultima corte.

Il ricorso deve superare due vagli prima di essere oggetto di decisione: quello formale, ovvero il ricorso deve rispettare tutte le formalità richieste per la compilazione del formulario; quello di ricevibilità, ovvero l’esaurimento delle vie di ricorso interno e il rispetto del termine.

Passato i due vagli, il ricorso verrà dichiarato ammissibile e comunicato allo Stato Membro coinvolto, così che anche quest’ultimo abbia la possibilità di difendersi. Solo successivamente la Corte entra nel merito della violazione e giudica se c’è stata o meno.

Se la Corte accerta la violazione, può condannare lo Stato Membro ad un’equa compensazione nei confronti della vittima, ovvero ad un risarcimento economico dei pregiudizi sofferti, comprendendo anche il rimborso delle spese legali sostenute. Inoltre, la Corte può anche imporre allo Stato Membro di predisporre delle misure strutturali affinché la violazione cessi (ad es. attraverso la modifica di leggi) ed è in questo modo che tale organo assume un ruolo importante nel cambiamento del sistema.

La Corte non può, invece, annullare o riformare le decisioni nazionali e non può annullare le leggi nazionali.

La violazione di un diritto fondamentale deve essere giustificabile da parte dello Stato Membro secondo tre presupposti:

1. se la violazione è prevista da una legge;

2. se la violazione ha uno scopo legittimo;

3. se la violazione è proporzionata.

Perché sia proporzionata è necessario però che siano rispettati altre tre condizioni:

1. adeguatezza: la misura adottata sia adatta a quello scopo legittimo;

2. necessità: la misura è l’unica possibile, non ce ne sono altre altrettanto efficaci;

3. proporzionalità in senso stretto: il sacrificio di quel diritto è giustificato per la tutela di altro diritto.

La norma, dunque, non deve essere interpretata in quanto tale, ma in ragione di un bilanciamento di interessi. Solo se è rispettato il bilanciamento degli interessi la norma è giusta, altrimenti deve essere cambiata.

Bisogna, dunque, attuare una trasformazione culturale e cambiare il modo di ragionare: non partire dalle regole e dalle sentenze (espressione della volontà dell’autorità), ma dai principi/diritti, mettendo in discussione l’autorità. Solo attraverso la tutela effettiva dei diritti che questi ultimi diventano più certi.

Per approfondire visita il sito della Corte: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ita&c