Il pernottamento presso il padre

16 gen 2019
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L’art. 337 ter del codice civile stabilisce che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. Questo costituisce l’essenza del diritto alla bigenitorialità dei figli e del conseguente affido condiviso.

Questo obiettivo viene realizzato se si permette al minore di vivere con ciascun genitore tutte le esperienze di vita: studio, gioco, pernottamento, scuola, vacanze, attività sportiva, fare compere, ricevere assistenza durante la malattia. Questi sono solo alcuni esempi perché ogni figlio ha una vita propria che è diversa da qualsiasi altro figlio, così come diversa è la vita che conduce ogni famiglia.

Sulla questione del pernottamento molto si discute tra i genitori, così come di conseguenza molto se ne dibatte in giurisprudenza.

La recente decisione del Tribunale di Trieste del 5 settembre 2018 ha stabilito che non ci fosse alcun motivo ostativo a che il bambino di neanche due anni dormisse dal padre: il figlio infatti era già svezzato e non c’erano elementi che facessero ritenere il padre inadeguato. La madre, infatti, non aveva sollevato alcuna contestazione sulle capacità genitoriali del padre, ma ne faceva solo una questione di età, ovvero per lei era possibile il pernottamento solo dopo il compimento dei tre anni.

Sulla questione dell’età del minore, il quadro giurisprudenziale è variegato, anche se recentemente la giurisprudenza ritiene sempre più frequentemente che il pernottamento non sia una prerogativa delle madri, salvo quando sia necessario l’allattamento al seno. Sulla base proprio del principio alla bigenitorialità, non si presume l’inadeguatezza del padre ad occuparsi del figlio molto piccolo. Garantire fin da piccoli l’accesso alla figura paterna, non solo limitatamente alla visita giornaliera, aiuta i figli a creare un legame radicale con entrambi i genitori, indipendentemente dalla separazione della coppia.

Altra questione è inadeguatezza genitoriale, che se grave (quali abusi sul minore, comportamento pregiudizievole nei suoi confronti, disinteresse nei suoi confronti,  violazione dei doveri di cura e di mantenimento) è elemento decisivo per escludere l’affidamento condiviso e decidere per l’affidamento esclusivo o addirittura superesclusivo.

Appare, comunque, evidente che sulla questione del pernottamento un ruolo rilevante lo gioca la discrezionalità del giudice, il quale dovrà fare la scelta che meglio garantisce al minore una crescita serena ed equilibrata.

Meglio ancora sarebbe che, invece di delegare al giudice, i genitori si facessero aiutare da professionisti esperti a decidere loro sui tempi e modi di affidamento dei figli, così che le soluzioni siano non solo le migliori per l’interesse del figlio ma anche le più adeguate a tutta la famiglia, così che siano vissute più serenamente da tutti i protagonisti.

Non smetterò mai di ricordare ai miei assistiti che i figli sono sereni se i genitori vivono la separazione più serenamente.