Filiazione e adottabilità

17 lug 2013
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Venerdì 12 luglio si è tenuto il convegno su “La filiazione alla luce della nuova L. 219/2012: approfondimenti e prime prassi organizzative”, organizzato dalla neo sezione veneziana di CamMiNo (Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni, www.cammino.org). Il caso ha voluto che l’evento si sia tenuto proprio il giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che, in attuazione della nuova legge, modifica le disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra figli.

In attesa di conoscere il testo ufficiale del decreto legislativo, tutti i relatori sono stati d’accordo nel sottolineare l’importanza di questa nuova legge che, finalmente, ha unificato lo stato di tutti i figli, naturali, legittimi e adottivi, rispondendo così ad un’esigenza di principio iscrivibile ormai nel comune patrimonio sociale e giuridico italiano ed europeo.

Sotto il profilo sostanziale, quindi, non si può che essere soddisfatti della piena parità, anche perché la legge mette i figli in primo piano, come protagonisti soggetti di diritti e doveri, mentre ai genitori spetta un ruolo secondario.

Rimangono, invece, diverse perplessità sotto il profilo processuale.

A parte alcune incertezze interpretative, che si confida siano risolte dal nuovo decreto legislativo, si lamenta che, pur avendo attribuito la competenza al Tribunale ordinario anche per i figli nati fuori dal matrimonio, comunque rimane una diversità di riti: i figli nati nel matrimonio secondo il rito ordinario della separazione e del divorzio (come accadeva prima), i figli nati fuori dal matrimonio secondo il rito camerale. Quest’ultimo è sicuramente un rito de-formalizzato che rende il processo più snello (quindi a favore dell’economia processuale), ma anche con meno garanzie di tutela.

Agli stessi diritti sostanziali dovrebbero corrispondere gli stessi strumenti di tutela, ma così non è, per cui non si avvera quella completa unicità che si sperava.

Si auspica, quindi, che nella prassi i Tribunali ordinari riescano a rendere più formale il rito camerale, per avvicinarlo a quello della separazione e divorzio, ma senza arrivare ad appesantirlo così da allungare i tempi di durata.

 

Avv. Sofia Tremolada e avv. Michela Tonini