I diritti fondamentali

12 lug 2013
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Venerdì 21 giugno si è tenuta presso il Bò una giornata di studio organizzata dalla Magistratura in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza di Padova, nella quale si è approfondito il tema dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani e nella giurisprudenza nazionale.

Tra i relatori, italiani e stranieri, è intervenuto anche il prof. Vladimiro Zagrebelsky, già giudice della Corte EDU e direttore del Laboratorio dei Diritti Fondamentali. Egli ha sottolineato l’importanza di un’istituzione quale la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, istituita nel 1959 dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (del 1950). La Corte, con sede a Strasburgo, non è un’istituzione dell’Unione Europea (a differenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea con sede in Lussemburgo) ma un’autorità esterna all’Europa e ai singoli Stati. Proprio questa sua caratteristica le consente di garantire un controllo e una tutela effettiva dei diritti fondamentali.

Nel nostro sistema delle fonti, solo dopo le sentenze gemelle della Corte Costituzionale del 2007 (n. 348 e n.349) e a seguito della modifica dell’art. 117 Cost. (secondo cui “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”), la Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo ha acquisito un rango di poco superiore alla legge ordinaria.

Di conseguenza il giudice nazionale è il primo giudice internazionale chiamato ad applicare il diritto europeo. Il giudice italiano è anche un giudice europeo, chiamato ad interpretare il diritto nazionale in modo conforme alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, così come le altre fonti sovrannazionali. Pertanto egli deve conoscere le decisioni della CEDU, che lo aiutano ad accedere ad un’interpretazione convenzionalmente conforme del diritto nazionale. Rimane, comunque, salvo il sindacato ultimo della Corte Costituzionale, non senza casi di contrasto tra le due corti.

Il problema di contrasto tra fonti e giurisdizioni si è acuito con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha attribuito alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata per la prima volta a Nizza nel 2000, lo stesso valore giuridico dei Trattati europei. Le Corti Costituzionali dei singoli Stati, quindi, si trovano a dover fare i conti non solo con le norme interne, ma anche con quello che prevede la Carta. La Carta ha un contenuto più ampio della Convenzione, ma non si è sostituita ad essa.

Sul merito i relatori hanno approfondito il problema dei diritti fondamentali della persona riguardo a temi molto dibattuti a livello nazionale ed europeo: i diritti sociali (tra cui la libertà sindacale, l’accesso al lavoro, la giusta remunerazione), la libertà religiosa in Francia, il sovraffollamento delle carceri in Italia e il diritto alla vita privata e familiare (tra cui bioetica, diritto di fine vita, danno da nascita indesiderata, coppie omosessuali).