Diritto di visita al tempo del coronavirus

25 mar 2020
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E’ di pochi giorni fa la sentenza del Tribunale di Milano (11.3.2020), con la quale si respinge la richiesta della madre di far rientrare i figli presso la propria residenza con la stessa a Milano, figli che si trovavano con il padre fuori Milano in adempimento del calendario concordato in udienza pochi giorni prima. Il giudice decide, quindi, senza sentire l’altra parte sulla base delle seguenti considerazioni:

- che l’accordo sul calendario è vincolante per i genitori;

- che il decreto dell’8.3.2020 non preclude l’attuazione delle disposizioni relative all’affido e al collocamento dei minori, prevedendo comunque il rientro presso “la residenza e il domicilio”;

- che nelle FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri è previsto espressamente che gli spostamenti per raggiungere i figli sono consentiti in ottemperanza alle disposizioni del giudice.

Il Tribunale, dunque, non ha ritenuto il comportamento del padre, in relazione alla situazione di emergenza per arginare la diffusione del virus, di gravità tale da richiedere l’intervento del giudice ex art.709 ter c.c.

Come già scritto in precedenza, ci sono tre diritti fondamentali che entrano in gioco in questo ambito: il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori (che riguarda anche il suo benessere psicofisico), l’interesse pubblico alla non diffusione del contagio e l’interesse privato del genitore a non essere contagiato e a non esporre il figlio al contagio.

E’, quindi, necessario che il diritto del minore alla bigenitorilità sia contemperato con il diritto alla salute dello stesso e con la tutela della salute pubblica.

Quando bisogna bilanciare diversi interessi è difficile che una regola sia uguale per tutti, perchè se in alcuni casi è legittimo che il figlio continui a vedere il genitore non collocatario, in altri può essere legittimo invece che questo non avvenga (ad es. se il genitore è positivo o è stato a contatto con chi lo era). Ed è proprio in queste situazioni che i genitori devono fare i genitori responsabilmente, senza cedere agli allarmismi ma anche senza minimizzare la gravità della situazione.

Nel valutare, dunque, le singole situazioni si deve tener conto di diversi elementi, di cui elenco solo alcuni a titolo esemplificativo:

- il figlio, che già è stato privato dei suoi affetti, amicizie, abitudini, è in grado di sopportare anche l’allontanamento da una delle figure di riferimento

- il genitore collocatario è in grado si farcela da solo a gestire la situazione

- i genitori continuano a lavorare o sono a casa

- le case dei genitori sono vicine (stesso quartiere, stessa città), oppure lontane (diverse regioni)

- lo spostamento del genitore e/o del figlio avviene con la propria auto privata o con i mezzi pubblici

- l’incontro tra figlio e genitore avviene in casa o in altro luogo (ad es. se in luogo pubblico)

- il trasporto del figlio avviene con il genitore o con terze persone

Nel trovare le soluzioni fattibili non si può tralasciare di considerare che qualsiasi comportamento abusivo, oppositivo ed eccessivamente rigido può essere valutato poi dal giudice, ai sensi dell’art.709ter c.c. o, nei casi più gravi, dell’ art.330 e dell’art.333 c.c. (decadenza e sospensione della responsabilità genitoriale).

Il grande senso di responsabilità non è solo dei genitori, ma anche dei professionisti a cui i genitori si rivolgono per un aiuto. Adesso più di prima è necessario collaborare!