Verità biologica e interesse del figlio

2 apr 2020
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Come già scritto in precedenza, in merito al genitore sociale, la verità biologica non è un principio assoluto che prevale sull’interesse alla certezza dello stato di figlio e sull’interesse alla stabilità delle relazioni familiari. E’ necessario fare un bilanciamento.

Lo stesso bilanciamento di interessi deve essere fatto nel caso di disconoscimento della paternità (per i figli nati nel matrimonio) e nel caso di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento (per i figli nati al di fuori del matrimonio).

IL CASO: Tommaso, padre di Marco, impugna per difetto di veridicità l’atto di riconoscimento del figlio Marco, nato da una relazione con Maria poi cessata. Il Tribunale di primo grado accoglie la richiesta, mentre la Corte d’appello riforma tale decisione perchè manca la prova certa sulla non paternità di Tommaso e perchè contraria all’interesse del figlio. Marco, sentito dai giudici, ha espresso la volontà di mantenere la propria identità di figlio di Tommaso, riconoscendo nel padre la figura di riferimento sia a livello emotivo sia a livello educativo.

La Cassazione (n.4791 del 2020) respinge il ricorso del padre e conferma la sentenza d’appello fondamentalmente per due ordini di motivi:

1. la necessità di valutare non solo la verità biologica ma anche l’interesse del figlio a mantenere il suo stato di figlio di quel padre, che per diversi anni gli ha garantito una identità personale e una stabilità di relazione.

2. la mancata dimostrazione da parte di Tommaso dell’assoluta impossibilità di essere il padre di Marco. La Corte di Cassazione, così come la Corte d’appello, ha giudicato senza valore probatorio gli esami emato-genetici fatti eseguire dal padre, in quanto era incerta la provenienza dei campioni biologici, mentre ha ritenuto il rifiuto della madre e del figlio di sottoporsi agli esami giustificato, soprattutto per la grande sofferenza che questa azione legale del padre aveva generato nel figlio (all’epoca quindicenne e divenuto nel frattempo maggiorenne).

A fronte, dunque, della mancata prova della verità biologica, i giudici hanno deciso a favore dell’interesse del figlio a mantenere la sua identità. Marco, dunque, rimane il figlio di Tommaso, mantenendo il suo cognome e i suoi diritti/doveri verso il padre e Tommaso, viceversa, mantiene i suoi diritti/doveri verso il figlio, tra cui quello del mantenimento.

CURIOSITA’. Con la legge del 2012 che ha parificato lo stato dei figli nati all’interno del matrimonio e quelli nati al di fuori, il legislatore ha anche previsto una parificazione dell’azione di disconoscimento e quella di impugnazione del riconoscimento. In particolare, è rilevante evidenziare come entrambe le azioni sono imprescrittibili solo per il figlio. Il figlio è infatti l’unico che può agire in qualsiasi momento, senza termini. Questo dimostra l’importanza della discendenza biologica ma anche della connessa identità personale, la cui tutela rientra a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (Cass. 4020/2017).