Criticità della riforma sulla tutela della continuità affettiva

2 mar 2018
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Come avevo scritto in un mio precedente articolo, la legge 173 del 2015 riconosce e regola il diritto alla continuità affettiva dei minori in affidamento familiare, prevedendo la possibilità per la famiglia affidataria di adottare il minore o comunque di continuare a vederlo nel caso in cui torni nella famiglia d’origine o sia dato in adozione in altra famiglia.

Gli aspetti critici sono i seguenti.

Il criterio temporale “prolungato periodo di affidamento” è vago. Sarebbe stato più opportuno prevedere un periodo minimo di affidamento.

Inoltre, tale criterio potrebbe comportare una competitività tra la famiglia d’origine (compresi i parenti) e la famiglia affidataria. Si è persa l’occasione di regolare in maniera puntuale le responsabilità, ovvero i diritti e doveri, che si assumono e che residuano in capo alla famiglia adottiva e a quella originaria, nel caso di adozioni aperte o miti.

La famiglia affidataria si potrebbe trovare in un’ambiguità emotiva: da una parte gli affidatari sono chiamati a porsi nel progetto di affidamento in una prospettiva di rientro del minore in famiglia e dall’altra si rendono disponibili all’adozione, ovvero auspicando che l’affidamento fallisca o che la famiglia d’origine fallisca.

La possibile conflittualità emotiva non è solo degli adulti, ma può anche essere del minore coinvolto.

Un’altra criticità di fondo può scorgersi anche nel ruolo dei Servizi Sociali, i quali, avendo costruito, avviato, gestito e sostenuto il progetto di affido, difficilmente daranno un giudizio negativo nella successiva fase del periodo preadottivo. Sarebbe, dunque, il caso che le competenze si spostassero ad altro servizio, magari a quello che si occupa di adozioni.

Anche per i giudici non sarà facile valutare l’idoneità genitoriale di soggetti che si propongono come affidatari per poi diventare adottivi. Sicuramente il ruolo del curatore speciale del minore è fondamentale per garantire la difesa tout court del suo interesse.

Infine, non si può tralasciare di considerare l’occasione mancata di adeguamento del sistema italiano delle adozioni, anche sulla base degli orientamenti della giurisprudenza europea, con l’apertura all’adozione mite o comunque ad altre forme di adozioni, che garantiscano la conservazione dei legami tra il minore e la famiglia d’origine.

In particolare, si sarebbe potuto intervenire con un ammodernamento delle norme sull’adozione in casi particolari. Ci sono alcune disposizioni che sono problematiche: la richiesta di assenso dei genitori biologici che ancora esercitino la responsabilità genitoriale, la possibilità di revocare l’adozione, la mancanza di relazione giuridica di parentela tra i parenti dell’adottante e dell’adottato, così come di diritti successori.