L’uso dell’investigatore privato in separazione e divorzio

20 feb 2018
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Gli investigatori privati non beneficiano delle prerogative riconosciute agli organi di polizia, per cui soggiacciono a tutti i limiti previsti per il cittadino comune. Gli eventuali mezzi di prova assunti dall’investigatore dovranno, dunque, essere valutati dal difensore con lo stesso rigore adottato per le prove acquisite direttamente dal proprio cliente.

In particolare, le relazioni investigative sono qualificabili come scritti provenienti da terzi e, dunque, sono una prova atipica.

Per assegnare un reale valore probatorio a tale tipo di prova è necessario distinguere le modalità del fatto rappresentato. Se le affermazioni della relazione sono suffragate da dati oggettivi (fotografie, filmati, tabulati telefonici), in grado di dimostrare il contesto spaziale, temporale e personale in cui l’evento è accaduto, le stesse potranno essere acquisite come fonti documentali, e in quanto tali avere una immediata valenza probatoria. Se, invece, le affermazioni sono basate sulla percezione diretta dell’investigatore o addirittura su sue valutazioni o interpretazioni, le stesse non potranno avere valore probatorio tout court.

Lo scritto del terzo, nel caso della relazione investigativa, non è uno scritto cd neutro, ma uno scritto formato in funzione testimoniale, perché pur se di formazione stragiudiziale è preordinato ad un utilizzo processuale e in quanto tale tende ad aggirare le regole sulla valutazione giudiziaria e a ledere il principio del contraddittorio.

Per questa tipologia di documenti sono state, dunque, fornite interpretazioni diverse da parte della giurisprudenza: alcuna ammette, altra nega l’utilizzo perchè illegale, altra attribuisce valenza di semplice argomento di prova e altra ancora attribuisce rilevanza solo in seguito a conferma da parte dell’investigatore chiamato come teste. In quest’ultimo modo le affermazioni dell’investigatore possono essere fonte di convincimento giudiziale unicamente ove confermate nella veste tradizionale della testimonianza, nel rispetto del contraddittorio e degli ulteriori inderogabili principi dell’ordinamento.