Assegno diretto al figlio maggiorenne
In base all’art. 337 septies c.c., il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente può ricevere direttamente l’assegno di mantenimento. Secondo una costante giurisprudenza, tale versamento non è automatico, ma va valutato caso per caso dal giudice (Cass. 20408/2011).
In particolare, è stata negata simile possibilità per il caso in cui il figlio maggiorenne continuasse a convivere con il genitore collocatario. Su questi infatti gravavano comunque le spese relative al vitto e all’alloggio del figlio convivente (“Il fatto oggettivo della convivenza vale invero a protrarre l’attività di cura materiale del figlio divenuto maggiorenne, atteso che il genitore convivente continua ad effettuare tutte le prestazioni necessarie ed adeguate alle esigenze di questo, sostenendone direttamente e quotidianamente il peso economico.” Cass. 6215/1994).
Il concetto di convivenza del figlio presso il genitore collocatario viene così precisato: “la nozione di convivenza rilevante agli effetti di cui si tratta comporta, peraltro, la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di ospitalità” (Cass. 4555/2012, Cass. 5857/2002)
Si aggiunga, inoltre, che la giurisprudenza ha attribuito anche una valenza educativa al versamento diretto dell’assegno, in un’ottica di responsabilizzazione (Corte d’Appello di Bologna nella sentenza del 13/9/2007“la modulazione delle modalità di attuazione del versamento del contributo deve tendere, da un lato, ad assicurare l’autonomia del figlio maggiorenne nella selezione e nella cura dei propri interessi”, Trib. Siena 5/10/2015 la “funzione di accelerare il processo di maturazione ed autogestione finalizzato alla progressiva autonomia di vita, cui deve essere volta anche la funzione genitoriale”).