Assegno diretto al figlio maggiorenne

3 ago 2018
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In base all’art. 337 septies c.c., il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente può ricevere direttamente l’assegno di mantenimento. Secondo una costante giurisprudenza, tale versamento non è automatico, ma va valutato caso per caso dal giudice (Cass. 20408/2011).

In particolare, è stata negata simile possibilità per il caso in cui il figlio maggiorenne continuasse a convivere con il genitore collocatario. Su questi infatti gravavano comunque le spese relative al vitto e all’alloggio del figlio convivente (“Il fatto oggettivo della convivenza vale invero a protrarre l’attività di cura materiale del figlio divenuto maggiorenne, atteso che il genitore convivente continua ad effettuare tutte le prestazioni necessarie ed adeguate alle esigenze di questo, sostenendone direttamente e quotidianamente il peso economico.” Cass. 6215/1994).

Il concetto di convivenza del figlio presso il genitore collocatario viene così precisato: “la nozione di convivenza rilevante agli effetti di cui si tratta comporta, peraltro, la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di ospitalità” (Cass. 4555/2012, Cass. 5857/2002)

 Si aggiunga, inoltre, che la giurisprudenza ha attribuito anche una valenza educativa al versamento diretto dell’assegno, in un’ottica di responsabilizzazione (Corte d’Appello di Bologna nella sentenza del 13/9/2007“la modulazione delle modalità di attuazione del versamento del contributo deve tendere, da un lato, ad assicurare l’autonomia del figlio maggiorenne nella selezione e nella cura dei propri interessi”, Trib. Siena 5/10/2015 la “funzione di accelerare il processo di maturazione ed autogestione finalizzato alla progressiva autonomia di vita, cui deve essere volta anche la funzione genitoriale”).