La convivenza di fatto e la dichiarazione anagrafica

17 nov 2017
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L’art.1, comma 36, della legge 76/2016 dà una definizione di convivenza di fatto al fine poi del riconoscimento della relativa tutela, attribuendo rilevanza alla convivenza caratterizzata da una speciale e stabile affezione tra i suoi due componenti.

Al comma 37, sempre dell’art.1, si precisa che “la stabilità della convivenza” deve essere accertata sulla base delle risultanze anagrafiche.

Nasce, quindi, il dubbio se la dichiarazione anagrafica circa il comune di residenza sia elemento essenziale o probatorio della convivenza di fatto.

Anche volendolo considerare esclusivamente un elemento probatorio, se la dichiarazione anagrafica costituisce l’unico strumento di prova della convivenza, diventa sostanzialmente un requisito della convivenza. E da ciò consegue che non sono ammesse altri tipi di convivenze, ovvero queste ultime rimangono fuori dalla tutela giuridica prevista dalla legge.

Altra interpretazione considera, invece, la dichiarazione anagrafica uno degli elementi probatori. In questo modo la legge garantirebbe una protezione minima anche a chi non ha formalizzato la convivenza con la dichiarazione anagrafica. Si aggiunga che la dichiarazione resa all’anagrafe in merito alla residenza non è nella pratica una formalizzazione sufficientemente qualificata.

Rimangono comunque fuori dalla tutela della legge le seguenti convivenze:

- quelle prive di affezione

- quelle tra persone a cui manchi la libertà di stato (ad es. perché separate da precedente matrimonio)

- quelle tra persone a cui manchi la maggiore età

E’ preferibile pensare che per tali convivenze (che non sono di certo irrilevanti per il diritto) rimangano comunque applicabili le regole enunciate dalla giurisprudenza prima della L. 76/2016.