Le decisioni di maggior interesse per il figlio

22 nov 2017
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Le decisioni di maggior interesse per il figlio sono quelle relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza. Essendo decisioni intimamente legate alla vita e alla crescita dei figli, esse devono essere prese di comune accordo tra i genitori, sia in caso di affidamento condiviso sia nel caso di affidamento esclusivo (salvo diversa disposizione del giudice e salvo l’affidamento cd superesclusivo).

Nella sostanza, tali decisioni sono anche quelle che riguardano le spese straordinarie, sulle quali nascono spesso dei contenziosi tra i genitori.

Nel caso ci sia disaccordo tra i genitori separati, è possibile l’intervento decisionale del giudice ex art.337 ter, 3 comma, a differenza dei genitori non separati, per i quali è previsto che il giudice attribuisca il potere decisionale al genitore ritenuto più idoneo a curare gli interessi del figlio, ex art.316, comma 3.

La Cassazione civile del 15 febbraio 2017, n.4060 (chiamata a decidere in merito all’opportunità della scelta della scuola privata),  ha previsto che, anche in caso di affidamento condiviso, se i genitori non riescono a raggiungere l’accordo, per evitare la situazione di stallo, è consentito al genitore decidere unilateralmente, salvo poi verificare la congruenza di questa scelta all’interesse del minore da parte del giudice, su richiesta del genitore pretermesso. Nel caso in cui la scelta sia ritenuta opportuna (come nel caso), il genitore dissenziente è obbligato al rimborso della relativa spesa.

Questa decisione cambia orientamento rispetto alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 2127 del 2016, Cass. 16175 del 2015, Cass. 10174 del 2012), restituendo vigore ad un orientamento più risalente.

Ammettere l’assunzione unilaterale delle decisioni anche di maggior interesse (che agevolerebbe per la maggior parte dei casi il genitore collocatario) significa vanificare il senso dell’intervento preventivo del giudice, dell’affido condiviso e del principio alla bigenitorialità.

E’ anche vero, però, che spesso il silenzio da parte dell’altro genitore può a sua volta creare delle situazioni di stallo dannose per il minore stesso.

Sarebbe, dunque, opportuno che il dissenso venga espressamente e tempestivamente manifestato, oltre che motivato. Questo dovrebbe esentare il genitore dagli obblighi contributivi. Per quanto riguarda la validità e l’efficacia di questi atti perfezionati dal singolo genitore, alcuni autori hanno sollevato la possibilità di chiedere al giudice un intervento per porre rimedio (qualora sia possibile), facendo anche uso dell’art. 709 ter c.p.c.