Norme di applicazione necessaria

15 nov 2017
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Nel diritto internazionale privato, ci sono le norme di applicazione necessaria (ex art17 L. 218/1995), ovvero quelle norme italiane che, nonostante il richiamo a leggi di altri Stati secondo convenzioni internazionali o regolamenti europei, devono essere applicate. Si tratta, dunque, di norme non derogabili in ragione del lor oggetto e scopo.

In particolare, nell’ambito della famiglia, si ritengono norme di applicazione necessaria quelle sulla bigenitorialità e sulla corresponsabilità, così come stabilisce l’art.36 L. 218/1995, recentemente introdotto dal d.lgs. 154/2013.

L’art.36 dispone che “nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme di diritto italiano che:

- attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;

- stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;

- attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio”.

In realtà, sarebbe meglio dire che queste norme non si sostituiscono al diritto straniero, ma lo integrano al fine di assicurare la tutela del preminente interesse del figlio.

Esempi di applicazione di tale norma sono due decisioni: Tribunale di Belluno del 23.12.2014 e Tribunale di Firenze del 9.3.2015. Nei due casi la domanda sulla responsabilità genitoriale, sollevata in un procedimento di divorzio, rispettivamente tra cittadini tunisini e cittadini senegalesi, è stata disciplinata della norme materiali del diritto italiano, in quanto norme di applicazione necessaria delle legge del foro.