La continuità affettiva è diventata legge

6 nov 2015
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E’ stata pubblicata il 29.10.2015 la legge del 19.10.2015 n.173 che garantisce al minore la continuità affettiva con la famiglia affidataria/affidatario.

Queste sono le novità.

1) Il Tribunale per i minorenni nel dichiarare lo stato di adottabilità deve tener conto dei legami affettivi consolidatosi tra minore e famiglia affidataria.

2) Nel caso il minore torni nella sua famiglia di origine o sia affidato o adottato da altra famiglia, egli può continuare ad avere un rapporto con la famiglia affidataria.

3) La famiglia affidataria deve essere convocata a pena di nullità nei procedimenti di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adozione, e può presentare delle memorie scritte a difesa dell’interesse del minore.

4) La procedura prevista per l’adottabilità si applica anche agli affidamenti prolungati.

5) Viene estesa anche alle famiglie affidatarie la possibilità dell’adozione in casi particolari per minori orfani di padre e madre.

In conclusione, la legge dà importanza al legame affettivo, purchè stabile, duraturo e positivo, tra il minore e la famiglia affidataria. Sulla base di questo legame le famiglie affidatarie possono adottare il minore, sia con adozione legittimante sia con adozione in casi particolari, e possono mantenere con lui una relazione nel caso in cui egli lasci la famiglia affidataria.

Inoltre, il legame assume rilevanza anche a livello processuale, con l’obbligo di ascolto della famiglia affidataria e con il potere per questa di depositare memorie scritte.

La legge entrerà in vigore il 13 novembre.