Il genitore sociale

5 ott 2015

Il genitore sociale è quella persona, che, pur non avendo alcun tipo di rapporto biologico o legale, ha costruito con il minore un legame di fatto significativo e duraturo.

Le norme nazionali, quali l’art.337 bis e 337 ter c.c., devono essere riviste e reinterpretate in maniera estensiva sulla base delle norme internazionali (art. 8 Cedu, artt. 7 e 24  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) e sulle interpretazioni che di esse ne fa la Corte di Giustizia Europea. In particolare, deve essere rispettato il principio del “best interest of the child”, ovvero il superiore interesse del bambino, e deve essere garantito “il rispetto alla propria vita famigliare e individuale”, che nel caso dei minori viene interpretato come il diritto a mantenere stabili relazioni con entrambi i genitori e con altre persone unite da relazioni di fatto.

Secondo questa lettura, il Tribunale di Palermo con il decreto del 6.4.2015 ha disposto che due gemelli continuassero a vedere e frequentare la compagna della madre biologica. Nonostante le due donne si fossero separate, insieme avevano portato avanti il progetto di famiglia e insieme lo avevano realizzato, tanto che i bambini riconoscevano la compagna come appartenente al loro sistema familiare in una posizione di seconda mamma. Di seguito si riporta un estratto del provvedimento.

E’ possibile ritenere che il profilo della discendenza genetica non va più considerato determinante ai fini dell’attribuzione al minore del diritto di mantenere stabili relazioni con chi ha comunque rivestito nel tempo il ruolo sostanziale di genitore, pur non essendo legato da rapporti di appartenenza genetica o di adozione con il minore stesso. Per contro, ciò che assume rilievo determinante è la circostanza che un nucleo familiare esiste con riguardo alla posizione del figlio e della sua tutela, non dovendosi invece dare risalto alla circostanza che sia venuto meno il vincolo affettivo che legava il genitore sociale a quello biologico. Quando il rapporto instauratosi tra il minore e il genitore sociale è tale da fondare l’identità personale e familiare del bambino stesso, questo rapporto deve essere salvaguardato, alla pari di quanto riconosce oggi l’art. 337 ter ai figli nei confronti dei genitori biologici.”

Importanti saranno i risvolti di questo provvedimento, non solo per i figli di coppie omosessuali, ma anche per i figli di unioni precedenti che fanno parte di nuove famiglie ricostituite.

Ultimi sviluppi (8.10.2015):

La Corte d’Appello di Palermo, Sez. I Civile, sentenza  del 31.8.2015, ha ritenuto necessario sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 337 ter c.c., nella parte in cui non consente al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all’interesse del minore mantenere rapporti significativi con l’ex partner del genitore biologico. Questo garantirebbe a quest’ultimo la legittimazione all’azione.

La Corte, infatti, ha ravvisato la mancanza di potere di iniziativa del PM, che il Tribunale ordinario aveva considerato presupposto per l’azione legale, considerato che l’ex partner non aveva alcuna legittimità d’agire.