Uguali bambini uguali diritti

4 apr 2014
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“Uguali i bambini, uguali i diritti, uguali le opportunità”. Era il titolo del convegno che si è tenuto al Centro San Gaetano, organizzato dal dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università di Padova, dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto, dall’Unione nazionale delle Camere Minorili e dalla Camera minorile di Padova.

I relatori e i partecipanti hanno riflettuto sulle luci ed ombre delle modifiche introdotte dalla L.219/12 e dal d.lgs 154/13 entrato in vigore lo scorso 7 febbraio.

La riforma era necessaria, non solo per impegni internazionali dell’Italia, ma anche perché la scorsa riforma risaliva al 1975, salvo la piccola parentesi della legge sull’affido condiviso del 2006.

Tra le luci da ricordare ci sono sicuramente quelle già ampliamente pubblicizzate. Le più importanti sono l’uguaglianza tra tutti i figli e l’ufficiale riconoscimento del legame di parentela.

Rilevante è anche il passaggio da potestà genitoriale a responsabilità genitoriale. Anche se ormai il primo era entrato nella cultura sociale come insieme non solo di diritti ma anche di doveri, il termine responsabilità cancella definitivamente qualsiasi preminenza dei genitori sui figli, riconoscendo a questi ultimi una soggettività piena che deve essere rispettata.

Passando alle ombre, non è completamente vero che prima i figli nati fuori dal matrimonio fossero così discriminati e che adesso con questa legge si sia raggiunta l’uguaglianza.

Rimangono, infatti, delle differenze.

Per la madre e per il padre di figlio nato fuori dal matrimonio è ancora necessario il riconoscimento, diversamente, quindi, dal figlio nato nel matrimonio. La mancata uguaglianza sulla procedura in caso di conflitti familiari: tutti vanno davanti al tribunale ordinario, ma i figli nati nel matrimonio seguono un tipo di procedura diversa. E questo si poteva evitare attuando una riforma più coraggiosa.

Anche i figli adottivi rimangono in parte discriminati: si nega il rapporto di parentela in caso di adozione di maggiorenni e rimane in vigore l’art.567, secondo comma, del c.c. che dispone che i figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante.

Molto si è discusso e molto si discuterà ancora, essendo evidente che l’uguaglianza non è perfetta. La speranza è che si possa attuare quello che non si è riusciti a fare nella forma, dando interpretazioni delle norme che partano dai chiari principi di uguaglianza, uguaglianza tra tutti i tipi di figli e tra tutti i tipi di famiglia che costituiscono la nostra società.

 

Avv. Sofia Tremolada