LA NOVITA’ DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

19 set 2014

Con il D.L. 132/2014 del 12 settembre scorso si è avviata la nuova riforma della giustizia, che principalmente ha lo scopo di alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali, introducendo misure che facilitano l’accesso a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

Di particolare interesse è l’introduzione della negoziazione assistita, ovvero un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza degli avvocati, evitando così i costi e le lungaggini del procedimento giudiziario. E’ prevista l’obbligatorietà della negoziazione, fuori dai casi di mediazione obbligatoria, per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a 50.000 € e per le controversie in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti. Negli altri casi è facoltativa purché abbia ad oggetto diritti disponibili.

La negoziazione assistita è prevista anche per le separazioni personali, i divorzi e le relative richieste di modifica delle condizioni, purché non ci siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. L’accordo raggiunto è equiparato alla sentenza/provvedimento giudiziario, per cui produce gli stessi effetti, e l’avvocato è obbligato a trasmetterlo in copia autentica all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

L’altra novità in materia di famiglia è che i coniugi possono fare la richiesta congiunta di separazione, divorzio o modifica delle condizioni direttamente all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto il matrimonio. Anche in questo caso è possibile solo se non sono presenti figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, mentre non è possibile se ci sono trasferimenti immobiliari. L’ufficiale riceve le dichiarazioni rese da entrambe le parti, le quali compilano e sottoscrivono l’atto contenente l’accordo e quest’ultimo tiene luogo dei provvedimenti giudiziari.

Per l’applicazione di queste modifiche bisognerà attendere l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto: 30 giorni dopo per la separazione/divorzio davanti all’ufficiale civile e 90 giorni dopo per la negoziazione assistita.