UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO

13 mag 2016
InstagramCapture_80c1316c-426d-41f7-9da0-73b75fc74cdd

E’ stata approvata alla Camera in via definitiva la legge che introduce anche in Italia l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto.

L’unione civile viene qualificata come specifica formazione sociale, ai sensi dell’art. 2 e 3 Cost. Si estendono alcuni articoli relativi al matrimonio, ma soprattutto ne derivano per le parti gli stessi diritti e doveri (assistenza materiale e morale, collaborazione e coabitazione, salvo l’obbligo di fedeltà). Le parti possono assumere un cognome comune e come regime patrimoniale c’è la comunione dei beni, salvo convenzione patrimoniale. E’, inoltre, disposto che ovunque ricorrono i termini coniuge, coniugi, marito, moglie nelle leggi, decreti e regolamenti, si applichino anche alle parti dell’unione civile, fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e la legge sull’adozione.

La convivenza di fatto può riguardare sia coppie eterosessuali che omosessuali. Le due persone devono essere maggiorenni, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile; unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale; coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Dalla convivenza derivano una serie di diritti, in proporzione alla durata della convivenza e in gran parte già riconosciuti dalla giurisprudenza. I conviventi possono regolare i loro rapporti tramite un contratto di convivenza, redatto da notaio e avvocato.

La disciplina delle unioni civili entrerà in vigore con la pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, mentre quella delle convivenze dopo 15 giorni dalla pubblicazione. Per le prime celebrazioni delle unioni civili, sarà necessario attendere altri 30 giorni per l’adozione di un decreto che indichi le norme transitorie per la tenuta dei registri dello stato civile.