Trasferimenti immobiliari in sede di separazione/divorzio

23 gen 2017
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In sede di separazione e in sede di divorzio, i coniugi possono accordarsi per il trasferimento immobiliare a favore del coniuge o dei figli al fine di regolamentare i rapporti patrimoniali della famiglia in relazione ad una crisi coniugale. Ciò è possibile purché non vengano lesi i diritti inderogabili.

A tali tipi di accordi è stata riconosciuta unanimemente da dottrina e giurisprudenza natura contrattuale ed è prevalsa la tesi che li riconduce alla figura del contratto atipico, ex art.1322 comma 2 c.c., volto a realizzare interessi meritevoli di tutela.

L’assenza del corrispettivo fa, invece, discutere in merito alla causa: causa gratuita o causa onerosa.

E’ indubbio che la volontà dei coniugi di definire i rapporti patrimoniali tra loro manchi di ogni spontaneità, per cui si esclude la natura donativa.

La definizione dei rapporti conseguenti alla crisi matrimoniale implica già di per se stessa l’intrecciarsi di interessi economici e personali, per cui non si può ritenere a priori che l’attività negoziale tra i coniugi sia a titolo gratuito (ad esempio, quando il disponente trae un beneficio economico così come il beneficiario).

E’, dunque, importante distinguere i casi in ragione della funzione che realizza il trasferimento immobiliare tra i coniugi:

1) funzione solutoria, ovvero di sostituire l’obbligo legale di mantenimento a carico del coniuge che trasferisce il bene all’altro coniuge o ai figli (nel caso del coniuge può configurarsi come una tantum, mentre nel caso dei figli bisogna stare attenti che sia comunque garantito un assegno periodico, ad es. con il canone di locazione);

2) funzione addizionale, ovvero ad integrazione del versamento periodico dell’assegno di mantenimento;

3) funzione del tutto autonoma rispetto alla crisi familiare, cui il trasferimento è solo eccezionalmente connesso.

Il problema dell’onerosità o della gratuità della causa rileva in sede di revocatoria ordinaria e fallimentare, in particolare ai fini della prova. Per l’atto di natura gratuita, occorre provare solo l’evento dannoso per il creditore in sede di revocatoria fallimentare, mentre in sede di revocatoria ordinaria anche la malafede/dolo del debitore. Per l’atto di natura onerosa, occorre provare che il terzo (coniuge e/o figli) avesse conoscenza del pregiudizio in sede di revocatoria ordinaria, mentre in quella fallimentare che il terzo conoscesse lo stato di insolvenza del debitore.

Il fatto che l’accordo sia stato omologato o recepito in una sentenza di divorzio non è sufficiente ad impedire l’azione da parte dei creditori. Nel caso in cui venga dichiarata l’inefficacia del trasferimento immobiliare, il coniuge può chiedere la modifica delle condizioni di separazione (ex art.710 cpc) o la modifica delle condizioni di divorzio (ex art.9 legge sul divorzio) per fatti sopravvenuti.