Sulla bigenitorialità

12 giu 2019
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Recentemente sono uscite tre sentenze interessanti sul diritto del minore a frequentare entrambi i genitori.

La Cassazione civile n.9764 dell’8.4.2019 ha ritenuto che la frequentazione del padre a fine settimana alternati, ovvero ogni 15 giorni, non garantisse il diritto alla bigenitorialità della figlia, in mancanza di elementi espressivi dell’inidoneità del padre. Il principio della bigenitorialità viene inteso come presenza comune dei genitori nella vita del figlio,, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi. In particolare, nel motivare l’accoglimento del ricorso, la Corte richiama anche la giurisprudenza della corte EDU, ovvero il rispetto alla vita familiare dell’art.8 della Convenzione, evidenziando la necessità di un più rigoroso controllo sulle restrizioni disposte al diritto di visita dei genitori (Corte EDU 9.2.2017 Solarino vs Italia), in quanto per un genitore ed un figlio stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare. Inoltre, la Corte precisa che l’obbligo degli Stati non è solo quello di controllare che ci siano gli incontri tra figlio e genitori, ma anche di promuovere quelle misure preparatorie che permettano di raggiungere tale scopo, assicurandosi che tali misure siano di rapida attuazione (CEDU 29.1.2013 Lombardo vs Italia), perché il tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra figlio e genitore.

La Cassazione civile n.13274 del 2019 ha ritenuto che l’affidamento esclusivo al padre, con collocamento del minore in Comunità e il conseguente allontanamento dello stesso dalla madre, sulla base di una diagnosi di PAS (sindrome di alienazione parentale) fosse un provvedimento da cassare. La Corte ha affermato che qualora la consulenza tecnica presenti devianze dalla scienza medica ufficiale (come nel caso del PAS) il giudice del merito (…) è comunque tenuto a verificarne il fondamento. Nel caso di specie, la sentenza di appello non garantisce adeguate e convincenti argomentazioni sull’inidoneità della madre all’affidamento e non spiega per quale motivo ritiene l’affidamento esclusivo al padre più tutelante per il minore. Diversamente il giudizio prognostico del giudice sulle capacità genitoriali va formulato tenendo conto nel concreto al modo in cui i genitori hanno svolto i loro compiti, alle rispettive capacità di relazione affettiva, alla personalità del genitore, alla sue consuetudini di vita, ambiente sociale e familiare, fermo restando il rispetto del diritto alla bigenitorialità. Inoltre, il giudice di merito non ha espletato uno dei mezzi di prova necessari in queste situazioni, ovvero l’ascolto del minore.

Infine, la Cassazione civile n. 13400 del 2019 ha confermato quanto stabilito nei gradi precedenti, ovvero la condanna della madre al risarcimento del danno al figlio per avergli impedito di vedere il padre e, dunque, per aver leso il suo diritto alla bigenitorialità. Nel caso di specie, il padre aveva visto tre volte il figlio in circa due anni e mezzo, nonostante gli accordo prevedessero una più ampia frequentazione, ed era comprovato l’atteggiamento ostruzionistico della madre nonché il disagio, le sofferenze e i conflitti derivanti al minore dal tale comportamento. La condanna, dunque, al pagamento di una sanzione amministrativa ex art.709ter cpc può essere applicata facoltativamente dal giudice che rilevi delle gravi inadempienze da parte del genitore o comunque atti che arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento.

Queste sentenze tutelano in modo diverso il diritto alla bigenitorialità perché diverso è il caso specifico.