Spese straordinarie per i figli

21 apr 2015
InstagramCapture_1e1ccbd9-fb55-4edf-a5e1-d49366af585d

Nuovamente la Cassazione torna a parlare di spese straordinarie per i figli (Cass. 8 settembre 2014, n.18869), spesso causa di conflitto tra i genitori non essendoci alcuna norma che chiarisca la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie.

Per straordinarie devono intendersi quelle spese con le seguenti caratteristiche:

a) rilevanti, ovvero esorbitanti rispetto alle spese ordinarie, proporzionalmente al tenore di vita della famiglia;

b) imprevedibili, ovvero necessarie per eventi che non rientrano nell’ordinario menage familiare e, dunque, non si possono determinare a priori (ad es. la babysitter se necessaria sporadicamente);

c) imponderabili, ovvero non quantificabile nel suo ammontare (es. trattamento psicoterapeutico di cui non si conosce la durata).

La Corte ritiene che, proprio in ragione di queste caratteristiche, le spese straordinarie non possono essere incluse in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno di mantenimento. Diversamente si contrasterebbe con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, oltre a recare grave danno ai figli.

Altra giurisprudenza di legittimità aveva deciso che l’inclusione forfettaria non fosse illegittima purchè motivata nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità. Spesso tale scelta è giustificata dall’esigenza di ridurre il contenzioso tra i genitori.

La giurisprudenza, dunque, ha tentato più volte di individuare i criteri di distinzione e sono stati fatti diversi protocolli presso i Tribunali per agevolare l’identificazione delle spese straordinarie.

La quantificazione di tali spese apre problematiche anche in ordine all’esigibilità delle somme impiegate (ovvero alla possibilità di riconoscere o meno natura di titolo esecutivo al provvedimento che stabilisca il loro pagamento, oltre a quello dell’assegno di mantenimento) e al preventivo consenso, o almeno informazione al genitore che dovrebbe contribuire alla spesa.

Sta di fatto, comunque, che le spese straordinarie sono dovute al 50% da ciascun genitore anche nel caso in cui nulla si stabilisca nella sentenza/decreto/omologa, in ragione del principio di solidarietà che vige tra i genitori nei confronti dei figli, solidarietà che non si estingue mai.