Di nuovo su social networks e genitore sociale

31 lug 2019
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Segnalo due sentenze di tribunali ordinari in merito ad argomenti già trattati in passato, ovvero minori sui social networks e genitore sociale.

Il Tribunale di Rieti, con ordinanza del 7 marzo 2019, ha inibito la pubblicazione di foto di minori da parte di terzi (nel caso la nuova compagna del padre) senza il consenso di entrambi i genitori, condannando alla rimozione delle immagini e dei dati relativi ai minori, oltre che al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di rimozione o di violazione dell’inibitoria ex art. 614 bis cpc.

La decisione si basa sulla consapevolezza che la diffusione di foto di minori attraverso i social networks comporta un potenziale grave pregiudizio per gli stessi. In particolare, il Tribunale sottolinea il pericolo costituito dai soggetti che “taggano” le foto sul web dei minori e con procedimenti di fotomontaggio ne traggano del materiale illecito. In definitiva, il pregiudizio per il minore deve ritenersi insito nella sola diffusione della sua immagine.

L’aspetto nuovo di questa decisione sta nell’utilizzo dell’inibitoria e della condanna alla sanzione pecuniaria nel caso in cui i genitori non si adeguino alla decisione giudiziaria. La tutela d’urgenza è fondata, tenuto conto del periculum in mora (ovvero del pregiudizio insito nell’attività stessa) e del fumus boni iuris (dato dalla a-territorialità della rete).

Come già detto, inoltre, nel bilanciamento tra il diritto alla privacy del minore e il diritto d’autore/libertà di esperessione artistica/diritto di cronaca vince il primo.

Il secondo provvedimento è la sentenza del Tribunale di Como depositata in data 18.4.2019, la quale in un procedimento di separazione colloca la figlia minore presso il “padre sociale” e lo obbliga a provvedere al suo mantenimento ordinario.

Tale decisione segue il recente orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto un ruolo peculiare al “genitore sociale”, sia che sia il cd “terzo genitore” (ad es. nelle famiglie riccomposte in seguito a separazioni e divorzi), sia che sia in posizione di secondo genitore (come in questo caso e nel caso di omogenitorialità).

Il caso di specie è particolare in quanto il padre, inizialmente legale, scopre di non esserlo in seguito ad un procedimento di disconoscimento instaurato durante quello di separazione coniugale. Secondo il collegio, dunque, tale padre aveva pieno titolo a rivendicare il suo ruolo di genitore sociale, con la conseguente tutela del legame positivo intaurato tra lui e la piccola, “un legame consolidato nel tempo che ha per così dire compensato le carenze dell’altro genitore, assicurando al minore benessere psicologico e serenità nel suo percorso di crescita”, aggiungendo che “nè costituisce valore di rilevanza costituzionale assoluta la preminenza della verità biologica rispetto allo status di figlio”. 

Anche in questo caso, dunque, si è data preminenza alla tutela del cd best interest del minore, ovvero si è ritenuto che ledere il rapporto significativo tra il minore e il soggetto non consanguigneo fosse da considerare pregiudizievole per il primo.