Riparto della competenza tra giudice ordinario e minorile

18 mar 2015
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In merito alla distribuzione di competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni nel caso dei provvedimenti che incidono sulla responsabilità genitoriale (art.330 e 333 c.c.), alla luce della modifica dell’art.38 disp. att. c.c. (L. 219/2012), si è creato dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Secondo il nuovo art.38 disp. att. c.c., la competenza del giudice minorile rimane per i procedimenti ex art.330 (decadenza dalla responsabilità genitoriale) ed ex art.333 (affievolimento della responsabilità genitoriale).

Nel caso, però, in cui si proponga un ricorso di affievolimento in sede di separazione o divorzio o procedimento ex art.316 c.c., la competenza spetta al giudice onorario competente di tali procedimenti, purché ci sia identità tra le parti.Di conseguenza, se il giudizio di affievolimento viene proposto da uno dei coniugi, la competenza è del tribunale ordinario, mentre se viene proposto da un parente o dal pubblico ministero la competenza è del tribunale per i minorenni.

Il problema di interpretazione del nuovo art.38 disp. att. c.c. riguarda la competenza per il procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, in quanto l’art.330 c.c. non viene espressamente richiamato come l’art.333 c.c.. C’è, dunque, chi sostiene che tale procedimento rimane di competenza esclusiva del Tribunale per i minorenni, anche in ragione della sua specializzazione.

Recentemente, però, è intervenuta la Cassazione (n.21633 del 2014), la quale ha rilevato che l’effetto attrattivo in favore del Tribunale ordinario deve operare non solo nel caso in cui si proponga ricorso ex art.333 c.c., ma anche quando, in seno ad un ricorso proposto ai sensi dell’art.333 c.c., si decida poi per una decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art.330 c.c. Per ragioni anche di economia processuale e di tutela dell’interesse superiore del minore, la Corte ha ritenuto che spettano al giudice ordinario della separazione/divorzio/procedimento ex art.316 c.c. anche “ i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo”, tra le quali rientra anche l’art.330 c.c.

Riassumendo, secondo l’indirizzo dato da quest’ultima sentenza, il giudice ordinario adito per la separazione /divorzio/ ex art.316 c.c., può pronunciare l’affievolimento in caso di ricorso ex art. 333 c.c.(purché proposto da uno dei genitori), ma anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale ogni volta che il ricorso, pur presentato ex art.333, renda necessaria la decadenza invece che il solo affievolimento. Sarà, invece, competente il giudice minorile nel caso in cui sia proposto ricorso ex art.330 c.c., anche se poi quest’ultimo dovesse ritenere di provvedere solo con un affievolimento.

E nel caso in cui sia presentato ricorso ex art.333 c.c. avanti il Tribunale per i minorenni? Il giudice minorile dovrà dichiararsi incompetente in ogni caso in cui ci sia pendente uno dei procedimenti davanti al giudice ordinario, o dovrà anche valutare se ci sono gli estremi per un affievolimento, e solo in questo caso rimettere gli atti al giudice ordinario? E nel caso in cui poi il giudice ordinario decida di non adottare un provvedimento di affievolimento?

E’ evidente che l’incertezza nell’individuare il giudice competente sta nella difficoltà di stabilire a priori se la condotta del genitore è tale da giustificare un provvedimento ablativo della responsabilità o soltanto un provvedimento di affievolimento.

Se da un lato, è, dunque, ragionevole permettere al giudice ordinario di poter conoscere le procedure sulla responsabilità genitoriale qualunque sia la gravità della condotta, dall’altro è inevitabile una scissione di competenze, sul cui coordinamento sarebbe necessario un nuovo intervento del legislatore.