Riflessioni sulla responsabilità genitoriale

5 apr 2016
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Con le ultime riforme in diritto di famiglia, il legislatore non è riuscito a garantire del tutto l’uguaglianza tra i figli: il cognome dei figli nati nel matrimonio è ancora quello del padre, così come al padre biologico è impossibile riconoscere il figlio concepito con una donna sposata, negandogli la prova del DNA.

Ma rimangono anche disuguaglianze tra la genitorialità materna e quella paterna, anche se l’art.30 Cost. non distingue tra uomo e donna, ma attribuisce ai “genitori” la responsabilità genitoriale per il solo fatto della procreazione.

Riguardo alla responsabilità paterna, grazie alle scoperte scientifiche (in particolare alla scoperta del DNA), è sufficiente l’accertamento del dato biologico della procreazione (elemento di verità) e non serve la prova della consapevole volontà di procreare (elemento di responsabilità). Ne consegue che un uomo diventa padre anche se la donna ha utilizzato, a sua insaputa, il suo liquido seminale (Cass. n.21882/2013).

Dunque la paternità può essere dimostrata con ogni mezzo nell’interesse del minore, anche se avvenuta a insaputa del padre.

Diversamente, la madre può decidere per l’anonimato e abbandonare il figlio dopo la nascita, impedendo così al figlio di risalire non solo a lei ma anche al padre, proprio attraverso la stessa prova del DNA.

Riguardo all’anonimato materno (di cui ho scritto anche in altro articolo), in seguito alla condanna della Cedu e alla sentenza della Corte cost. 278/2013, ci sono state delle sentenze di merito che hanno accolto la richiesta dell’adottato che il giudice interpellasse la madre biologica al fine di raccogliere l’eventuale revoca dell’anonimato (Trib. Min. Firenze 7 maggio 2014, Trib. Min. Trieste 5 marzo 2015).

Da ultimo, il Tribunale per i minorenni di Venezia (24 dicembre 2015), in mancanza di un intervento legislativo, ha elaborato una procedura: una volta identificata la madre biologica, il giudice delegato contatta il servizio sociale del luogo di residenza di quest’ultima; il servizio sociale prende contatto con la madre per illustrare il ricorso e la possibilità di revoca della sua passata volontà di rimanere anonima e le recapita la convocazione in udienza presso il Tribunale; la madre biologica potrà decidere se presentarsi o no in udienza, se non lo farà verrà intesa come intenzione di voler continuare a rimanere anonima, se lo farà potrà revocare la sua passata dichiarazione e verrà a conoscenza delle generalità del figlio solo alla conclusione del procedimento; in quest’ultimo caso il Tribunale autorizza il ricorrente ad accedere alle informazioni riguardanti la madre biologica, gli vengono forniti i contatti del servizio sociale precedentemente incaricato, così che quest’ultimo possa accompagnare e supportare madre e figlio nella fase di incontro.

Liberamente tratto da “La diversa evoluzione della responsabilità genitoriale paterna e di quella materna” di V. Carbone, su Famiglia e Diritto n.2/2016