Nuova convivenza ed assegno di mantenimento

21 apr 2015
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La Cassazione del 3 aprile 2015, n. 6855, ha sancito un nuovo principio: la nuova convivenza intrapresa dal coniuge non solo fa venir meno il diritto al mantenimento per quest’ultimo, ma anche che tale diritto non rinasce nel caso in cui la relazione cessasse.

Da tempo la Corte aveva equiparato l’unione di fatto al matrimonio, come motivo per far cessare l’obbligo di mantenimento, ma prevedendo che quest’ultimo potesse rinascere nel momento in cui l’ex beneficiario avesse provato la rottura della relazione.

Secondo il nuovo orientamento della Corte, invece, è sembrato “più coerente affermare che una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, da parte del coniuge, (….), dovrebbe essere necessariamente caratterizzata dall’assunzione piena di un rischio, (…), mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi (…)”. Inoltre, la Corte ha considerato la situazione del coniuge obbligato, che non può rimanere in balia delle relazioni dell’ex.

Per avere i connotati della famiglia di fatto vera e propria, la convivenza deve essere stabile e duratura, ovvero deve avere quella comunione di intenti al pari di quanto avviene nella famiglia fondata sul matrimonio. Solo in questo caso, si può considerare cessato ogni legame con il tenore di vita in costanza di matrimonio e, di conseguenza, non più riconosciuto un diritto al mantenimento da parte del coniuge debole.

Nel caso di specie, dalla convivenza, intrapresa dopo la separazione, erano nati anche dei figli. Questo, secondo la Corte, “dovrebbe escludere ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge”.

Rimangono, invece, fermi gli obblighi verso i figli.