Nonni, genitori e figli

26 ago 2020
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I nonni svolgono un ruolo importante nell’odierna società e l’emergenza covid lo ha evidenziato ancor di più, mettendo in difficoltà le famiglie a cui è mancato il loro supporto, per tutelare la loro salute, e riconoscendo anche a loro il contributo del bonus babysitter.

Questo ruolo, però, non li preserva dal conflitto familiare e dalle separazioni. Spesso si dà per scontato che il nipote frequenti i rispettivi nonni durante i tempi di affidamento all’uno o all’altro genitore, ma non sempre è così.

I casi possono essere diversi: la madre che non autorizza le visite della famiglia d’origine del coniuge separato; il trasferimento in un’altra città o paese dei nipoti insieme al genitore collocatario e la difficoltà dei nonni di raggiungerli; il conflitto tra il genitore e i suoi stessi genitori.

In tutti queste situazioni è importante preservare la posizione del minore e il suo diritto a mantenere i rapporti con i nonni, così come con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Questo diritto è riconosciuto a livello internazionale e nazionale.

In particolare, l’art. 317 bis del c.c. prevede espressamente tale diritto e la possibilità dei nonni di rivolgersi al giudice nel caso in cui l’esercizio di tale diritto sia impedito.

La recente Cassazione del 19 maggio 2020 (n. 9144) ha allargato la cerchia dei parenti, riconoscendo tale diritto non solo nei confronti di chi è titolare di un rapporto giuridico di parentela in linea retta ascendente, ma anche “ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico”.

In sostanza anche al cd nonno sociale è dato un riconoscimento, ma non dimentichiamo che tale riconoscimento non può in alcun modo prescindere dall’interesse superiore del minore e quindi dalla capacità di questo nonno o di questa nonna di cooperare fruttuosamente all’adempimeno degli obblighi educativi.

NEL CASO DI SPECIE, il nonno e la moglie avevano proposto ricorso perchè, i genitori delle nipoti rendevano i rapporti assai difficoltosi, in seguito all’atteggiamento svalutante ed invadente che la seconda aveva in merito alla loro educazione e gestione delle nipoti. Il Tribunale per i minorenni accoglieva il ricorso del nonno, ma rigettava la richiesta della moglie del nonno, in quanto non aveva alcun rapporto biologico con i nipoti.  La Suprema Corte, da una parte, riconosceva il diritto di frequentazione anche alla nonna sociale, rilevato il rapporto significativo tra lei e le nipoti e il fatto che per queste i due ricorrenti costituivano un unico nucleo familiare, ma, dall’altra parte, confermava la validità della restrizione delle modalità e dei tempi di visita ad entrambi i nonni, in seguito ai limiti relazionali ed educativi manifestati dalla nonna.

Ciò che è importante capire da questa vicenda processuale è che, dietro i conflitti e le contrapposte versioni dei fatti date dai protagonisti del processo, l’unico obiettivo da tenere ben presente è la tutela del minore, ovvero l’unico soggetto estraneo al processo ma quello che ne paga maggiormente le conseguenze, indipendentemente da chi vince e chi perde. Proprio per evitare che anche dopo il processo si mantenga la contrapposizione vincitori-vinti (in cui l’unico ad essere “schiacciato” in mezzo è il minore), è meglio intraprendere la strada della collaborazione. Collaborare aiuta tutti i protagonisti a giocare dalla stessa parte come un’unica squadra. E allora sì che il minore potrà godere pienamente della vittoria, ovvero di quella vittoria che gli permette di salvaguardare tutte le sue relazioni.

Per approfondire:la nonna sociale, diritti e doveri dei nonni verso i nipoti e il diritto dei nonni.