Negoziazione, mediazione e pratica collaborativa

19 gen 2015
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La negoziazione, la mediazione e la pratica collaborativa sono tre strumenti nuovi, diversi tra loro, ma che vanno nella stessa direzione, ovvero agevolano la risoluzione dei conflitti al di fuori delle aule di tribunale, rendendo più partecipi le parti interessate nelle scelte che le riguardano, in un clima di lealtà e collaborazione.

Queste modalità di risoluzione dei conflitti sono sicuramente rivoluzionarie rispetto a come sono stati abituati sia i cittadini che gli operatori del diritto (avvocati e magistrati), ma potranno dare buoni risultati, soprattutto per le parti, perché saranno risultati più duraturi e più veloci, oltre che più soddisfacenti.

In particolare nell’ambito di famiglia, la negoziazione garantisce la separazione e il divorzio senza comparire davanti al giudice, ma unicamente depositando l’accordo. L’accordo è raggiunto a seguito di convenzione, mediante la quale i coniugi accettano e concordano di cooperare in buona fede e con lealtà per raggiungere una soluzione consensuale. I difensori, insieme alle parti, si obbligano non solo a comportarsi con lealtà ma a tenere riservate le informazioni ricevute, per cui queste ultime non potranno essere utilizzate in un eventuale giudizio.

Nella pratica collaborativa, invece, gli avvocati si impegnano a rinunciare al mandato nel caso in cui la procedura fallisse e i coniugi ricorressero alle vie giudiziarie, così come gli altri professionisti eventualmente coinvolti (l’esperto di relazioni, l’esperto finanziario e l’esperto del bambino). Questo impegno è sicuramente una garanzia maggiore per il rispetto della riservatezza e lealtà.  

Altro strumento ancora è la mediazione familiare, uno spazio neutro al quale gli avvocati non partecipano. Il mediatore aiuta i coniugi nella comunicazione al fine di trovare gli accordi. Anche qui si garantisce la riservatezza, per cui nulla di quello che viene detto in mediazione può essere riferito agli avvocati o al giudice, salvo ciò che i coniugi concordano.

Sia nella partica collaborativa che nella mediazione gli accordi raggiunti verranno poi riportati dagli avvocati in un ricorso consensuale o in una convenzione di negoziazione. Nel primo caso i coniugi dovranno comparire davanti al giudice, mentre nel secondo caso no.